Art. 157.

  1.  Dopo  l'articolo  57  delle  disposizioni  per l'attuazione del
codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo
comma,   del   codice   e'   data   dal   tribunale  in  composizione
monocratica.".