Art. 158.

  1.  Dopo  l'articolo  73  delle  disposizioni  per l'attuazione del
codice civile e' inserito il seguente:
  "Art. 73-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514,
primo  comma,  1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal
tribunale in composizione monocratica.".