Art. 102.
                         Funzioni soppresse
  1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
  b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei
bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla
nomina dei consigli di disciplina;
  c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
  d)  al  rilascio  delle concessioni alle imprese di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni;
  e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio
di metropolitane e tramvie;
  f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
  g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo
26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.