Art. 102. Funzioni soppresse 1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative: a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione; b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina; c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali; d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni; e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie; f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi; g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.