Art. 103.
                Funzioni affidate a soggetti privati
  1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
  a)   all'accertamento  medico  della  idoneita'  alla  guida  degli
autoveicoli,  da  parte  di  medici  abilitati a seguito di esame per
titoli  professionali  e  iscritti  in apposito albo tenuto a livello
provinciale;  la  certificazione  della  conferma  di validita' viene
effettuata  con  le  modalita'  di cui all'articolo 126, comma 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  b)  alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti
pubblici  nel  settore  dei  trasporti, da parte delle Poste italiane
s.p.a.,  delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43.