Art. 103. Funzioni affidate a soggetti privati 1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative: a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene effettuata con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43.