Art. 104. Funzioni mantenute allo Stato 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti; b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale; g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale; i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454; l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001; m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454; n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti; p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana; q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano; s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale; t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna; u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unita' da diporto; v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima; z) alla bonifica delle vie di navigazione; aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS; bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale; cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare; dd) alla disciplina della sicurezza del volo; ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padanoveneto; gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni; hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi; ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti; mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli; nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate; oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori; pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di energia.