Art. 104.
                    Funzioni mantenute allo Stato

  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
    a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
    b)  a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico
di  interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    c)  alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
    d)  alla  definizione  di  standard  e  prescrizioni  tecniche in
materia  di  sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio,
automobilistici,  ferroviari,  e dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
    e)  alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei trasporti ad
impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    f)   alla  vigilanza  sulle  imprese  di  trasporto  pubblico  di
interesse  nazionale  e  sulla  sicurezza  e regolarita' di esercizio
della rete ferroviaria di interesse nazionale;
    g)   al   rilascio   di   concessioni   per   la  gestione  delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
    h)  alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa
intesa  con  le  regioni  degli  interporti e delle intermodalita' di
rilievo nazionale e internazionale;
    i)   agli   interventi   statali   a   favore  delle  imprese  di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    l)  al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
    m)  all'albo  nazionale  degli  autotrasportatori con funzioni di
indirizzo,  coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    n)  alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese  fra  quelle  previste  dal  decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
    o)  alla  omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
    p)  al  riconoscimento  delle  omologazioni del Registro italiano
navale  (RINA)  e  alla  vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per
studi  ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale
italiana;
    q)  ai  compiti  di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    r)  ai  rapporti  internazionali  riguardanti  la navigazione sui
laghi Maggiore e Lugano;
    s)   alla   classificazione   dei   porti;  alla  pianificazione,
programmazione  e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione,  la  gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle   vie   di   navigazione,   delle  opere  edilizie  a  servizio
dell'attivita'  portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
    t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna;
    u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi
e delle unita' da diporto;
    v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
    z) alla bonifica delle vie di navigazione;
    aa)  alla  costituzione  e  gestione  del  sistema  del  traffico
marittimo denominato VTS;
    bb)  alla  programmazione,  costruzione,  ampliamento  e gestione
degli aeroporti di interesse nazionale;
    cc)  alla  disciplina  delle  scuole  di  volo e del rilascio dei
titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina
delle  scuole  di  formazione  marittima  e  del  rilascio dei titoli
professionali    marittimi;   alla   individuazione   dei   requisiti
psicofisici della gente di mare;
    dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
    ee)  alle  funzioni  dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e
del  dipartimento  dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
    ff)   alla   programmazione,   previa   intesa   con  le  regioni
interessate, del sistema idroviario padanoveneto;
    gg)   alla  pianificazione  degli  interventi  per  sostenere  la
trasformazione  delle  compagnie  portuali,  anche  in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
    hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
    ii)  agli  esami  per  conducenti  di  veicoli  a  motore  e loro
rimorchi;
    ll)  al  rilascio  di  patenti  e  di certificati di abilitazione
professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
    mm)  alla  immatricolazione  e registrazione della proprieta' dei
veicoli  e  delle  successive  variazioni nell'archivio nazionale dei
veicoli;
    nn)  alle  revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro  rimorchi,  anche  tramite  officine  autorizzate ai sensi della
lettera  d)  del  comma  3  dell'articolo  105,  del presente decreto
legislativo,  nonche'  alle visite e prove di veicoli in circolazione
per  trasporti  nazionali  e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci pericolose e deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
    oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per
ciclomotori;
    pp)  all'utilizzazione  del  pubblico demanio marittimo e di zone
del mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di
energia.