Art. 105.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

    1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti locali tutte le
funzioni  non espressamente indicate negli articoli del presente capo
e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
    2.  Tra  le  funzioni  di  cui  al  comma 1 sono, in particolare,
conferite alle regioni le funzioni relative:
    a)  al  rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea
degli  autobus  destinati  al  servizio  di  noleggio con conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza;
    b) al rifornimento idrico delle isole;
    c) all'estimo navale;
    d) alla disciplina della navigazione interna;
      e)   alla   programmazione,  pianificazione,  progettazione  ed
esecuzione  degli  interventi di costruzione, bonifica e manutenzione
dei  porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie
a servizio dell'attivita' portuale;
    f)   al   conferimento   di  concessioni  per  l'installazione  e
l'esercizio   di   impianti   lungo   le  autostrade  ed  i  raccordi
autostradali;
    g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
    h)   al   rilascio   di   concessioni   per   la  gestione  delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
    i)  alla  programmazione  degli interporti e delle intermodalita'
con  esclusione  di  quelli  indicati  alla  lettera  g)  del comma 1
dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
    l)   al  rilascio  di  concessioni  di  beni  del  demanio  della
navigazione  interna,  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del mare
territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di
fonti  di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree
di  interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
    3.   Sono   attribuite  alle  province,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo  4  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, le funzioni
relative:
    a)  alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
    b)  al  riconoscimento  dei  consorzi di scuole per conducenti di
veicoli a motore;
    c)   agli   esami  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'  degli
insegnanti e istruttori di autoscuola;
    d)  al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione
per  l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
    e)  al  controllo  sull'osservanza  delle  tariffe obbligatorie a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
    f)  al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
    g)  agli  esami  per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore  di  merci  per  conto  terzi e di autotrasporto di
persone  su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
    h)  alla  tenuta  degli  albi  provinciali,  quali  articolazioni
dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
    4.  Sono,  inoltre,  delegate  alle  regioni ai sensi del comma 2
dell'articolo  4  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, le funzioni
relative  alle  deroghe  alle distanze legali per costruire manufatti
entro   la  fascia  di  rispetto  delle  linee  e  infrastrutture  di
trasporto, escluse le strade e le autostrade.
    5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti
locali  conservano  le  funzioni  ad  essi conferite o delegate dagli
articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
    6.  Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto
nautico  e  pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono
degli uffici delle capitanerie di porto.
    7.  L'attivita'  di  escavazione  dei fondali dei porti e' svolta
dalle  autorita'  portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni.
Alla  predetta  attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti
privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.