Art. 106.
                Riordino e soppressione di strutture

    1.   Nell'ambito   del  riordino  di  cui  all'articolo  9,  sono
ricompresi  gli  uffici  centrali  e  periferici dell'amministrazione
dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e,
in particolare:
    a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori;
    b)  gli  uffici  della  Motorizzazione  civile  e  i centri prova
autoveicoli;
    c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
    d) la Direzione generale del demanio marittimo.
    2.  E'  soppresso  il  Servizio  escavazione  porti.  Il relativo
personale,  e'  trasferito  ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per
essere  impiegato  nelle  mansioni relative alle funzioni di cui alla
lettera  z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma
2 dell'articolo 105.