Art. 88 
      (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale) 
 
  1. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del 
   presente decreto,  l'agenzia  per  la  formazione  e  l'istruzione
   professionale. 
  2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse 
   finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati  dal
   ministero del lavoro e previdenza sociale e  dal  ministero  della
   pubblica istruzione in materia di sistema integrato di  istruzione
   e formazione professionale. 
  3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo 
   integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia  delle  esigenze
   della formazione professionale, connesse anche  all'esercizio,  in
   materia, delle competenze regionali, sia delle  esigenze  generali
   del  sistema  scolastico,  definite  dal   competente   ministero,
   l'agenzia  svolge,  in  particolare,  i  compiti  statali  di  cui
   all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
   eccezione di quelli cui si riferiscono le  lettere  a)  e  l)  del
   comma 1, e di quelli inerenti  alla  formazione  scolastica  e  di
   formazione tecnica superiore. In tale quadro,  l'agenzia  esercita
   la  funzione  di  accreditamento  delle  strutture  di  formazione
   professionale che agiscono nel settore e dei  programmi  integrati
   di  istruzione  e  formazione  anche  nei  corsi  finalizzati   al
   conseguimento  del  titolo  di  studio  o  diploma  di  istruzione
   secondaria superiore.  L'agenzia  svolge,  inoltre,  attivita'  di
   studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e 
   assistenza tecnica nel settore della formazione professionale. 
  4. Lo statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento emanato ai 
   sensi dell'articolo 8, comma  4,  su  proposta  dei  ministri  del
   lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del
   tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altresi'
   sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni
   e province autonome. Lo statuto conferisce  compiti  di  controllo
   gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni. 
  5. L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e 
   del  ministro  della  pubblica  istruzione,  per  i   profili   di
   rispettiva  competenza,  nel  quadro  degli   indirizzi   definiti
   d'intesa  fra  i  predetti  ministri.  I  programmi  generali   di
   attivita' dell'agenzia  sono  approvati  dalle  autorita'  statali
   competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo  Stato
   e  le  regioni  e  province  autonome.  L'autorita'  di  vigilanza
   esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2,  del  decreto
   legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede
   che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica
   istruzione e dal ministro del lavoro. 
  6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su 
   proposta anche dei ministri di settore, possono essere  trasferiti
   all'agenzia, con le inerenti risorse, le  funzioni  inerenti  alla
   formazione  professionale  svolte  da  strutture  operanti  presso
   ministeri o amministrazioni pubbliche. 
  7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 
   8,  e'  aggiunto  il  seguente:  "9)   formazione   e   istruzione
   professionale". 
 
          Note all'art. 88:
            -  Si trascrive il testo dell'art. 142 del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
            "Art.  142  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Ai  sensi
          dell'articolo  3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
          1997, n. 59, sono conservati allo Stato  le  funzioni  e  i
          compiti amministrativi inerenti a:
             a)  i  rapporti  internazionali  e  il coordinamento dei
          rapporti con l'Unione  europea  in  materia  di  formazione
          professionale,   nonche'   gli  interventi  preordinati  ad
          assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli  obblighi
          contratti  nella  stessa materia a livello internazionale o
          delle Comunita';
             b)  l'indirizzo  e  il  coordinamento  e   le   connesse
          attivita'  strumentali  di  acquisizione ed elaborazione di
          dati e  informazioni,  utilizzando  a  tal  fine  anche  il
          Sistema  informativo  lavoro  previsto dall'articolo 11 del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
             c)  l'individuazione  degli  standard  delle  qualifiche
          professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore
          e   dei   crediti  formativi  e  delle  loro  modalita'  di
          certificazione,   in   coerenza   con    quanto    disposto
          dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
             d)    la    definizione   dei   requisiti   minimi   per
          l'accreditamento  delle   strutture   che   gestiscono   la
          formazione professionale;
             e)  le  funzioni  statali previste dalla legge 24 giugno
          1997, n.   196,  in  materia  di  apprendistato,  tirocini,
          formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
             f)  le  funzioni  statali  previste dal decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993,  n. 236, in particolare per quanto
          concerne la formazione continua, l'analisi  dei  fabbisogni
          formativi  e  tutto  quanto  connesso  alla  ripartizione e
          gestione del Fondo per l'occupazione;
             g)  il  finanziamento  delle  attivita'  formative   del
          personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza
          tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
             h)  l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di
          formazione   professionale    dei    lavoratori    italiani
          all'estero;
             i)  l'istituzione  e l'autorizzazione di attivita' form-
          ative idonee per il conseguimento di un titolo di studio  o
          diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
          postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
          legge  21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi
          integrativi di cui all'articolo 191, comma 6,  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
             l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate
          e  dai  Corpi  dello  Stato  militarmente organizzati e, in
          genere,  dalle  amministrazioni  dello  Stato,   anche   ad
          ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
            2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato
          dal  comma  1  del  presente  articolo, ad esclusione della
          lettera l), la Conferenza Stato-regioni  esercita  funzioni
          di parere obbligatorio e di proposta.  Sono svolti altresi'
          dallo  Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti
          compiti e funzioni:
             a) la definizione degli obiettivi generali  del  sistema
          complessivo  della formazione professionale, in accordo con
          le politiche comunitarie;
             b)  la  definizione  dei  criteri  e  parametri  per  la
          valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della
          sua  coerenza  rispetto  agli obiettivi di cui alla lettera
          a);
             c) l'approvazione e presentazione al Parlamento  di  una
          relazione   annuale   sullo   stato   e  sulle  prospettive
          dell'attivita' di formazione professionale, sulla  base  di
          quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
             d)  la  definizione, in sede di Conferenza unificata, ai
          sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997  n.  281,  dei
          programmi    operativi    multi-regionali   di   formazione
          professionale di rilevanza strategica per lo  sviluppo  del
          paese.
            3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati
          dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al
          regio  decreto  29  agosto  1941,  n.  1449,  e di cui agli
          articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16
          aprile 1994, n. 297.".
            - L'allegato 3 della legge 8 marzo  1999,  n.  50,  cosi'
          come  modificato  dal  presente  decreto legislativo, e' il
          seguente:
                                                          "Allegato 3
                                                (articolo 7, comma 1)
                          MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
            1) Ambiente e tutela del territorio
            2) Urbanistica ed espropriazione
            3) Finanze e tributi
            4) Documentazione amministrativa e anagrafica
            5) Agricoltura
            6) Pesca e acquacoltura
            7) Universita' e ricerca
            8) Rapporto di impiego  pubblico  del  personale  di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29
            9) Formazione e istruzione professionale".