Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale) 1. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. 2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale. 3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale. 4. Lo statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni. 5. L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di attivita' dell'agenzia sono approvati dalle autorita' statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorita' di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro. 6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche. 7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, e' aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".
Note all'art. 88: - Si trascrive il testo dell'art. 142 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonche' gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunita'; b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale; e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro; f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione; g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo; h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' form- ative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti. 2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni: a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie; b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a); c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL; d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dei programmi operativi multi-regionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese. 3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.". - L'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Allegato 3 (articolo 7, comma 1) MATERIE OGGETTO DI RIORDINO 1) Ambiente e tutela del territorio 2) Urbanistica ed espropriazione 3) Finanze e tributi 4) Documentazione amministrativa e anagrafica 5) Agricoltura 6) Pesca e acquacoltura 7) Universita' e ricerca 8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 9) Formazione e istruzione professionale".