Art. 109 
 
                     Modalita' di approntamento 
           (art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di
conformita' nei tempi, con le  modalita'  e  nel  luogo  indicati  in
contratto. 
  2. Per le verifiche di conformita' da eseguirsi nello  stabilimento
dell'esecutore, la data di approntamento e' comunicata dall'esecutore
stesso all'Amministrazione, con le modalita'  previste  al  comma  l,
sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti. 
  3.  Nel  caso  sia  stabilito  in  contratto  che  la  verifica  di
conformita' debba eseguirsi nei  locali  dell'Amministrazione,  quale
data di approntamento deve considerarsi quella  di  introduzione  dei
materiali nei locali indicati in contratto.