Art. 109 Modalita' di approntamento (art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformita' nei tempi, con le modalita' e nel luogo indicati in contratto. 2. Per le verifiche di conformita' da eseguirsi nello stabilimento dell'esecutore, la data di approntamento e' comunicata dall'esecutore stesso all'Amministrazione, con le modalita' previste al comma l, sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti. 3. Nel caso sia stabilito in contratto che la verifica di conformita' debba eseguirsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento deve considerarsi quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.