Art. 110 
 
               Dilazione dei termini di approntamento 
           (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1.  Qualora,  per  motivi  dovuti  a  causa  di   forza   maggiore,
l'esecutore  non  possa  procedere  all'approntamento   nei   termini
previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal
verificarsi  dell'evento,  rispettivamente  l'inizio  e  la  fine  di
qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo
o impossibilita' di esecuzione del contratto. 
  2. L'Amministrazione,  constatato  inoppugnabilmente  il  ricorrere
della  causa  di  forza  maggiore,  puo'  prolungare  il  termine  di
approntamento per un  periodo  corrispondente  a  quello  in  cui  la
constatata causa di forza maggiore ha reso  impossibile  l'esecuzione
delle prestazioni.