Art. 111 Proroga dei termini (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000) l. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, da' diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.