Art. 111 
 
                         Proroga dei termini 
           (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  l. Qualunque  fatto  dell'Amministrazione,  anche  se  previsto  in
contratto, che obblighi l'esecutore a  ritardare  l'esecuzione  dello
stesso, da' diritto a  una  corrispondente  proroga  dei  termini  di
approntamento o di consegna.