Art. 179 
 
 
                   (Disciplina comune applicabile) 
 
  1. Alle procedure di affidamento di  cui  alla  presente  parte  si
applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto
compatibili. 
  2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili  con  le  previsioni
della presente parte, le disposizioni della  parte  II,  titolo  I  a
seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia  di
cui  all'articolo  35,  ovvero  inferiore,   nonche'   le   ulteriori
disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2. 
  3. Le disposizioni della presente parte  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai servizi.