Art. 67 
 
             Comunicazioni in caso di esternalizzazione 
           di funzioni o attivita' essenziali o importanti 
 
  1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-septies, comma 3,
del Codice e dall'art. 64, comma 2,  del  presente  regolamento,  nel
caso di  esternalizzazione  di  funzioni  o  attivita'  essenziali  o
importanti ad un fornitore con sede legale nello S.E.E., l'impresa ne
da' preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni  prima
della esecuzione  del  contratto,  trasmettendo  il  modello  di  cui
all'allegato 2 al presente regolamento debitamente compilato  ed  una
relazione   che   descriva,   in   modo   analitico,   le   attivita'
esternalizzate,  l'eventuale  ricorso   alla   sub-esternalizzazione,
nonche' le motivazioni sottostanti l'esternalizzazione, la scelta del
fornitore e la determinazione del corrispettivo. 
  2. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avviene  nei  confronti
di un fornitore ricompreso tra le societa' di cui  all'art.  210-ter,
comma 2,  del  Codice,  l'impresa  ne  da'  preventiva  comunicazione
all'IVASS  almeno  quarantacinque giorni  prima  dell'esecuzione  del
contratto, fornendo indicazione del nominativo del  fornitore,  della
portata delle attivita' che vengono esternalizzate, la  durata  e  le
motivazioni. La  comunicazione  puo'  essere  presentata  dall'ultima
societa' controllante italiana per conto delle  societa'  del  gruppo
interessate dall'esternalizzazione. 
  3. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 64, comma 3, secondo
periodo, nel  caso  di  esternalizzazione  di  funzioni  o  attivita'
essenziali o importanti ad un fornitore con sede legale  fuori  dallo
S.E.E., ma ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-ter,
comma 2,  del  Codice,  l'impresa  ne  da'  preventiva  comunicazione
all'IVASS almeno  quarantacinque  giorni  prima  dell'esecuzione  del
contratto, allegando gli elementi informativi di cui al comma 1. 
  4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3,  alla  comunicazione  e'
allegata  l'attestazione  dell'impresa  in  merito  all'idoneita'   e
sufficienza dei presidi adottati dal fornitore di servizi in  materia
di conflitti di interessi, in coerenza con quanto previsto  dall'art.
62, comma 2 e dall'art. 64, comma 1, lettera f). 
  5. L'IVASS comunica all'impresa  l'esistenza  di  eventuali  motivi
ostativi all'esternalizzazione entro sessanta giorni dal  ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1 o entro  quarantacinque  giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 2 e  3,  complete
della documentazione di supporto. 
  6. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se  in
corso di contratto sono intervenuti  sviluppi  rilevanti,  in  merito
all'esternalizzazione di tali funzioni o attivita',  con  particolare
riguardo  a  cambiamenti  relativi  al  fornitore  che  incidono  sul
servizio. 
  7. L'impresa comunica all'IVASS  la  cessazione  del  contratto  di
esternalizzazione,  allegando  una  relazione  sulle   modalita'   di
reinternalizzazione della funzione o dell'attivita' o di  affidamento
ad altro fornitore.