Art. 67 Comunicazioni in caso di esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti 1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-septies, comma 3, del Codice e dall'art. 64, comma 2, del presente regolamento, nel caso di esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti ad un fornitore con sede legale nello S.E.E., l'impresa ne da' preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, trasmettendo il modello di cui all'allegato 2 al presente regolamento debitamente compilato ed una relazione che descriva, in modo analitico, le attivita' esternalizzate, l'eventuale ricorso alla sub-esternalizzazione, nonche' le motivazioni sottostanti l'esternalizzazione, la scelta del fornitore e la determinazione del corrispettivo. 2. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avviene nei confronti di un fornitore ricompreso tra le societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, l'impresa ne da' preventiva comunicazione all'IVASS almeno quarantacinque giorni prima dell'esecuzione del contratto, fornendo indicazione del nominativo del fornitore, della portata delle attivita' che vengono esternalizzate, la durata e le motivazioni. La comunicazione puo' essere presentata dall'ultima societa' controllante italiana per conto delle societa' del gruppo interessate dall'esternalizzazione. 3. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 64, comma 3, secondo periodo, nel caso di esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti ad un fornitore con sede legale fuori dallo S.E.E., ma ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, l'impresa ne da' preventiva comunicazione all'IVASS almeno quarantacinque giorni prima dell'esecuzione del contratto, allegando gli elementi informativi di cui al comma 1. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, alla comunicazione e' allegata l'attestazione dell'impresa in merito all'idoneita' e sufficienza dei presidi adottati dal fornitore di servizi in materia di conflitti di interessi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 62, comma 2 e dall'art. 64, comma 1, lettera f). 5. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 2 e 3, complete della documentazione di supporto. 6. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti sviluppi rilevanti, in merito all'esternalizzazione di tali funzioni o attivita', con particolare riguardo a cambiamenti relativi al fornitore che incidono sul servizio. 7. L'impresa comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalita' di reinternalizzazione della funzione o dell'attivita' o di affidamento ad altro fornitore.