Art. 68 Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni fondamentali 1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-septies, comma 3 del Codice e dall'art. 64, comma 4, del presente regolamento, nel caso di esternalizzazione delle funzioni fondamentali ad un fornitore con sede legale nello S.E.E., l'impresa ne da' preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto e gli ulteriori eventuali elementi informativi di cui all'art. 67, comma 1, ove non illustrati nella bozza del contratto, comunicando ogni ulteriore informazione che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed affidabilita' nonche' la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attivita' di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS. E' altresi' comunicato il nominativo del responsabile, presso il fornitore, della funzione esternalizzata. 2. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avvenga nei confronti di un fornitore ricompreso tra le societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, l'impresa ne da' preventiva comunicazione all'IVASS almeno quarantacinque giorni prima dell'esecuzione del contratto, fornendo l'indicazione del nominativo del fornitore di servizi e del responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata, della portata, ivi incluso l'oggetto, delle ragioni e della durata dell'esternalizzazione, al fine di consentire all'IVASS la valutazione di cui al comma 1. In tal caso il rispetto dei criteri di economicita' di cui all'art. 63, comma 2 si presume. La comunicazione puo' essere presentata dall'ultima societa' controllante italiana per conto delle societa' del gruppo interessate dall'esternalizzazione.