Art. 68 
 
             Comunicazioni in caso di esternalizzazione 
                     delle funzioni fondamentali 
 
  1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-septies, comma  3
del Codice e dall'art. 64, comma 4,  del  presente  regolamento,  nel
caso di esternalizzazione delle funzioni fondamentali ad un fornitore
con  sede  legale  nello  S.E.E.,   l'impresa   ne   da'   preventiva
comunicazione  all'IVASS,  almeno   sessanta   giorni   prima   della
esecuzione del contratto, allegando la  bozza  del  contratto  e  gli
ulteriori eventuali elementi informativi di cui all'art. 67, comma 1,
ove non  illustrati  nella  bozza  del  contratto,  comunicando  ogni
ulteriore informazione che  consenta  di  valutare  il  rispetto  dei
criteri di  economicita',  efficienza  ed  affidabilita'  nonche'  la
sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attivita'  di
vigilanza,  anche  ispettiva,  da  parte  dell'IVASS.   E'   altresi'
comunicato il nominativo del responsabile, presso il fornitore, della
funzione esternalizzata. 
  2. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avvenga  nei  confronti
di un fornitore ricompreso tra le societa' di cui  all'art.  210-ter,
comma 2,  del  Codice,  l'impresa  ne  da'  preventiva  comunicazione
all'IVASS  almeno  quarantacinque giorni  prima  dell'esecuzione  del
contratto, fornendo l'indicazione del  nominativo  del  fornitore  di
servizi  e  del  responsabile  presso  il  fornitore  della  funzione
esternalizzata, della portata, ivi incluso l'oggetto, delle ragioni e
della durata dell'esternalizzazione, al fine di consentire  all'IVASS
la valutazione di cui al comma 1. In tal caso il rispetto dei criteri
di  economicita'  di  cui  all'art.  63,  comma  2  si  presume.   La
comunicazione   puo'   essere   presentata    dall'ultima    societa'
controllante italiana per conto delle societa' del gruppo interessate
dall'esternalizzazione.