Art. 69 
 
             Comunicazioni in caso di esternalizzazione 
                         di altre attivita' 
 
  1. Nel caso di esternalizzazione di funzioni o attivita' diverse da
quelle di cui agli articoli 67 e 68 ad un fornitore residente  al  di
fuori  dello  S.E.E.,  l'impresa  ne  da'  preventiva   comunicazione
all'IVASS,  almeno  sessanta  giorni  prima  della   esecuzione   del
contratto,  fornendo  indicazione  del  nominativo,  del   luogo   di
ubicazione del fornitore, dell'attivita' o funzione esternalizzata  e
della durata del contratto. 
  2. L'IVASS comunica all'impresa la sussistenza di eventuali  motivi
ostativi all'esternalizzazione entro sessanta giorni dal  ricevimento
della comunicazione, completa della documentazione di supporto. 
  3. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avviene  nei  confronti
di un fornitore ricompreso tra le societa' di cui  all'art.  210-ter,
comma 2,  del  Codice,  l'impresa  ne  da'  successiva  comunicazione
all'IVASS nell'ambito della informativa trasmessa ai sensi  dell'art.
216-octies del Codice e delle relative  disposizioni  di  attuazione,
fornendo le informazioni di cui al comma  1.  La  comunicazione  puo'
essere presentata dall'ultima societa' controllante italiana  per  le
societa' del gruppo interessate dall'esternalizzazione. 
  4. In caso di esternalizzazione di altre attivita' di cui ai  commi
1 e 3 si applicano le previsioni di cui all'art. 67, commi 6 e 7.