Art. 69 Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attivita' 1. Nel caso di esternalizzazione di funzioni o attivita' diverse da quelle di cui agli articoli 67 e 68 ad un fornitore residente al di fuori dello S.E.E., l'impresa ne da' preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, fornendo indicazione del nominativo, del luogo di ubicazione del fornitore, dell'attivita' o funzione esternalizzata e della durata del contratto. 2. L'IVASS comunica all'impresa la sussistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione di supporto. 3. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avviene nei confronti di un fornitore ricompreso tra le societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, l'impresa ne da' successiva comunicazione all'IVASS nell'ambito della informativa trasmessa ai sensi dell'art. 216-octies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornendo le informazioni di cui al comma 1. La comunicazione puo' essere presentata dall'ultima societa' controllante italiana per le societa' del gruppo interessate dall'esternalizzazione. 4. In caso di esternalizzazione di altre attivita' di cui ai commi 1 e 3 si applicano le previsioni di cui all'art. 67, commi 6 e 7.