Art. 107 
 
 
                         Voto dei creditori 
 
    1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche. 
    2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte
presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime,
l'ordine temporale del loro  deposito.  Il  giudice  delegato  regola
l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto. 
    3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per
il voto il commissario giudiziale illustra  la  sua  relazione  e  le
proposte definitive del debitore e  quelle  eventualmente  presentate
dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a
tutti gli  altri  interessati  e  depositata  nella  cancelleria  del
giudice delegato. Alla relazione e'  allegato,  ai  soli  fini  della
votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione
dell'ammontare per cui sono ammessi. 
    4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il
voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in  via  di
regresso, i creditori possono formulare osservazioni e  contestazioni
a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata  al  commissario
giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni  per  le  quali
non ritiene ammissibili o convenienti le  proposte  di  concordato  e
sollevare contestazioni  sui  crediti  concorrenti.  Il  debitore  ha
facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti,  e  ha  il
dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il  debitore,
inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili
o non fattibili le eventuali proposte concorrenti. 
    5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai  creditori,  al
debitore e  a  tutti  gli  altri  interessati  delle  osservazioni  e
contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato. 
    6.  Il  commissario  giudiziale  deposita  la  propria  relazione
definitiva e la comunica ai creditori,  al  debitore  ed  agli  altri
interessati entro cinque giorni prima della data  iniziale  stabilita
per il voto. 
    7. I  provvedimenti  del  giudice  delegato  sono  comunicati  al
debitore, ai creditori, al  commissario  giudiziale  e  a  tutti  gli
interessati. 
    8. Il voto e' espresso  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati  sono  di  proprieta'
del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo  la
disciplina vigente per gli atti giudiziari. 
    9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono  soggetti  alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della  legge  7
ottobre 1969, n. 742. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 107: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  7
          ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei  termini  processuali
          nel periodo feriale): 
              "Art. 1. Il decorso dei  termini  processuali  relativi
          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'
          sospeso di diritto dal 1°(gradi) al 31  agosto  di  ciascun
          anno, e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
          sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
          di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla  fine  di
          detto periodo. 
              La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine
          stabilito  dall'articolo  201  del  codice   di   procedura
          penale.".