Art. 110 
 
 
                Adesioni alla proposta di concordato 
 
    1.  All'esito  della  votazione  e'   redatta   dal   commissario
giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti  favorevoli
e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei  votanti  e
dell'ammontare  dei  rispettivi   crediti.   E'   altresi'   inserita
l'indicazione nominativa dei creditori che non  hanno  esercitato  il
voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione  e'  allegata,
su supporto informatico, la documentazione  relativa  all'espressione
dei voti. 
    2. La relazione e' depositata in cancelleria il giorno successivo
alla chiusura delle operazioni di voto. 
    3. Quando il commissario giudiziale rileva,  dopo  l'approvazione
del concordato, che sono mutate le  condizioni  di  fattibilita'  del
piano, ne da' avviso ai creditori, i quali  possono  costituirsi  nel
giudizio di omologazione fino all'udienza  di  cui  all'articolo  48,
comma 1, per modificare il voto.