Art. 264 
 
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
                  relazione all'emergenza COVID-19 
 
  1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020: 
    a) nei procedimenti avviati su istanza di  parte,  che  hanno  ad
oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati,
indennita', prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni,
contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e
sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla
normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi  dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  adottati  in  relazione
all'emergenza   Covid-19,   possono   essere   annullati   d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva
l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali,  ivi
comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c) qualora l'attivita' in relazione  all'emergenza  Covid-19  sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art.
19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19; 
    d) per i procedimenti  di  cui  alla  lettera  a)  l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e'
ammessa  solo  per  eccezionali   ragioni   di   interesse   pubblico
sopravvenute; 
    e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2,  ovvero  di
cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter,  comma  7  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento  e'  tenuto  ad
adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso; 
    f)  gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad   assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo
quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e
temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta  che  si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di  sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o
gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E'  comunque  salva  la  facolta'
dell'interessato di chiedere il  rilascio  dei  prescritti  permessi,
autorizzazioni o atti  di  assenso.  L'eventuale  mantenimento  delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro  il
31 dicembre  2020  ed  e'  assentito,  previo  accertamento  di  tale
conformita', con esonero dal contributo di costruzione  eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e'  indetta  una
conferenza di servizi semplificata  ai  sensi  degli  articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   L'autorizzazione
paesaggistica e' rilasciata, ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42. 
  2.  Al  fine  di  accelerare   la   massima   semplificazione   dei
procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini  e  imprese  e  per  la  ripresa  a  fronte  dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da  Covid-19,  il
presente comma reca ulteriori  disposizioni  urgenti  per  assicurare
piena attuazione ai principi di cui all'articolo  18  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,   che   non   consentono   alle   pubbliche
amministrazioni  di  richiedere  la   produzione   di   documenti   e
informazioni gia' in loro possesso: 
    a) al decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente:  «1.
Le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare  idonei
controlli, anche a campione in  misura  proporzionale  al  rischio  e
all'entita' del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»; 
      2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli
eventuali benefici gia' erogati  nonche'  il  divieto  di  accesso  a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un  periodo  di  2  anni
decorrenti  da  quando  l'amministrazione  ha  adottato   l'atto   di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei  minori  e  per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
particolare disagio. (L)»; 
      3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in  fine  il  seguente
periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  e'
aumentata da un terzo alla meta'.»; 
    b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
apportare le seguenti modifiche: 
      1) al comma 2 le parole «salvo il  disposto  dell'articolo  43,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo  il  disposto  degli
articoli 43, commi 4 e 71, »; 
      2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-ter. Le pubbliche  amministrazioni  certificanti  detentrici
dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte  delle
pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici,
attraverso la predisposizione  di  accordi  quadro.  Con  gli  stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo  71,
comma 4 del medesimo decreto.»; 
    c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque
ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'
sostituita con la parola  «gestione»  e  le  parole  «al  Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  15
settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, al secondo periodo, le parole «del  Commissario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».» 
    d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e  dei  controlli
comunque  denominati  sulle  attivita'  dei  privati,   la   pubblica
amministrazione non richiede la produzione di  informazioni,  atti  o
documenti  in   possesso   della   stessa   o   di   altra   pubblica
amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta  nei  confronti  dei
privati  per  omessa  esibizione  di  documenti  gia'   in   possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione. 
  3. Le amministrazioni  predispongono  gli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  attengono  ai  livelli
essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,
lettera  m),  della  Costituzione  e  prevalgono  su   ogni   diversa
disciplina regionale.