Art. 264 
 
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
                  relazione all'emergenza COVID-19 
 
  1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020: 
    a) nei procedimenti avviati su istanza di  parte,  che  hanno  ad
oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati,
indennita', prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni,
contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e
sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla
normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi  dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  adottati  in  relazione
all'emergenza   Covid-19,   possono   essere   annullati   d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva
l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali,  ivi
comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c) qualora l'attivita' in relazione  all'emergenza  Covid-19  sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art.
19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19; 
    d) per i procedimenti  di  cui  alla  lettera  a)  l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e'
ammessa  solo  per  eccezionali   ragioni   di   interesse   pubblico
sopravvenute; 
    e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2,  ovvero  di
cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter,  comma  7  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento  e'  tenuto  ad
adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso; 
    f)  gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad   assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo
quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e
temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta  che  si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di  sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o
gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E'  comunque  salva  la  facolta'
dell'interessato di chiedere il  rilascio  dei  prescritti  permessi,
autorizzazioni o atti  di  assenso.  L'eventuale  mantenimento  delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro  il
31 dicembre  2020  ed  e'  assentito,  previo  accertamento  di  tale
conformita', con esonero dal contributo di costruzione  eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e'  indetta  una
conferenza di servizi semplificata  ai  sensi  degli  articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   L'autorizzazione
paesaggistica e' rilasciata, ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42. 
  2.  Al  fine  di  accelerare   la   massima   semplificazione   dei
procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini  e  imprese  e  per  la  ripresa  a  fronte  dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da  Covid-19,  il
presente comma reca ulteriori  disposizioni  urgenti  per  assicurare
piena attuazione ai principi di cui all'articolo  18  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,   che   non   consentono   alle   pubbliche
amministrazioni  di  richiedere  la   produzione   di   documenti   e
informazioni gia' in loro possesso: 
    a) al decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente:  «1.
Le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare  idonei
controlli, anche a campione in  misura  proporzionale  al  rischio  e
all'entita' del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»; 
      2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli
eventuali benefici gia' erogati  nonche'  il  divieto  di  accesso  a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un  periodo  di  2  anni
decorrenti  da  quando  l'amministrazione  ha  adottato   l'atto   di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei  minori  e  per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
particolare disagio. (L)»; 
      3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in  fine  il  seguente
periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  e'
aumentata da un terzo alla meta'.»; 
    b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
apportare le seguenti modifiche: 
      1) al comma 2 le parole «salvo il  disposto  dell'articolo  43,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo  il  disposto  degli
articoli 43, commi 4 e 71, »; 
      2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-ter. Le pubbliche  amministrazioni  certificanti  detentrici
dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte  delle
pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici,
attraverso la predisposizione  di  accordi  quadro.  Con  gli  stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo  71,
comma 4 del medesimo decreto.»; 
    c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque
ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'
sostituita con la parola  «gestione»  e  le  parole  «al  Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  15
settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, al secondo periodo, le parole «del  Commissario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».» 
    d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e  dei  controlli
comunque  denominati  sulle  attivita'  dei  privati,   la   pubblica
amministrazione non richiede la produzione di  informazioni,  atti  o
documenti  in   possesso   della   stessa   o   di   altra   pubblica
amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta  nei  confronti  dei
privati  per  omessa  esibizione  di  documenti  gia'   in   possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione. 
  3. Le amministrazioni  predispongono  gli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  attengono  ai  livelli
essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,
lettera  m),  della  Costituzione  e  prevalgono  su   ogni   diversa
disciplina regionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445: 
              «Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, registri  o  elenchi  tenuti  da
          pubbliche amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                
              - Il testo dell'articolo  47  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  21-octies  e
          21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 21 octies Annullabilita' del provvedimento 
              1.  E'  annullabile  il  provvedimento   amministrativo
          adottato in violazione di legge o  viziato  da  eccesso  di
          potere o da incompetenza. 
              2. Non e'  annullabile  il  provvedimento  adottato  in
          violazione di norme sul procedimento o  sulla  forma  degli
          atti qualora, per la natura  vincolata  del  provvedimento,
          sia palese che il suo  contenuto  dispositivo  non  avrebbe
          potuto essere diverso da quello in  concreto  adottato.  Il
          provvedimento amministrativo non  e'  comunque  annullabile
          per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento
          qualora  l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che  il
          contenuto  del  provvedimento  non  avrebbe  potuto  essere
          diverso da quello in concreto adottato.» 
              «Art. 21 novies Annullamento d'ufficio 
              1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
          dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          diciotto mesi dal momento dell'adozione  dei  provvedimenti
          di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
              2. E' fatta salva  la  possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
              2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti  sulla
          base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false o mendaci per effetto di condotte costituenti  reato,
          accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
          annullati dall'amministrazione anche dopo la  scadenza  del
          termine di diciotto mesi di cui al  comma  1,  fatta  salva
          l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
          previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» 
              -  Il  capo  VI  (Sanzioni)  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          comprende gli articoli da 73 a 76 ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  19  e  seguenti
          della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
          Scia 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata a mezzo posta con  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento; in  tal  caso  la  segnalazione  si  considera
          presentata   al   momento   della   ricezione   da    parte
          dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. Il presente articolo non si applica  alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58.  Ogni  controversia   relativa
          all'applicazione del presente  articolo  e'  devoluta  alla
          giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il
          relativo ricorso giurisdizionale, esperibile  da  qualunque
          interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
          atti di assenso formati in virtu' delle norme sul  silenzio
          assenso previste dall'articolo 20. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.» 
              «Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi 
              1. Sul sito istituzionale di  ciascuna  amministrazione
          e' indicato lo sportello unico, di  regola  telematico,  al
          quale presentare la SCIA, anche  in  caso  di  procedimenti
          connessi di competenza di altre amministrazioni  ovvero  di
          diverse    articolazioni    interne    dell'amministrazione
          ricevente. Possono  essere  istituite  piu'  sedi  di  tale
          sportello, al solo scopo di  garantire  la  pluralita'  dei
          punti di accesso sul territorio. 
              2. Se per lo svolgimento  di  un'attivita'  soggetta  a
          SCIA   sono   necessarie   altre    SCIA,    comunicazioni,
          attestazioni,  asseverazioni  e  notifiche,   l'interessato
          presenta un'unica SCIA allo sportello di cui  al  comma  1.
          L'amministrazione  che  riceve   la   SCIA   la   trasmette
          immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al
          fine di consentire,  per  quanto  di  loro  competenza,  il
          controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
          per  lo  svolgimento  dell'attivita'  e  la  presentazione,
          almeno cinque giorni prima della scadenza  dei  termini  di
          cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
          motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. 
              3. Nel caso in  cui  l'attivita'  oggetto  di  SCIA  e'
          condizionata all'acquisizione di atti di  assenso  comunque
          denominati o pareri  di  altri  uffici  e  amministrazioni,
          ovvero    all'esecuzione    di    verifiche     preventive,
          l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1  la
          relativa istanza,  a  seguito  della  quale  e'  rilasciata
          ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In  tali  casi,  il
          termine  per  la  convocazione  della  conferenza  di   cui
          all'articolo  14  decorre  dalla  data   di   presentazione
          dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
          rilascio degli atti  medesimi,  di  cui  lo  sportello  da'
          comunicazione all'interessato.» 
              «Art. 20 Silenzio assenso 
              1. Fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  19,  nei
          procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il  rilascio  di
          provvedimenti       amministrativi       il        silenzio
          dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
          accoglimento della domanda, senza necessita'  di  ulteriori
          istanze o  diffide,  se  la  medesima  amministrazione  non
          comunica all'interessato, nel termine di  cui  all'articolo
          2, commi 2 o 3, il provvedimento  di  diniego,  ovvero  non
          procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono  dalla
          data di ricevimento della domanda del privato. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              [5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del
          presente articolo e' devoluta alla giurisdizione  esclusiva
          del giudice amministrativo].» 
              «Art. 21 Disposizioni sanzionatorie 
              1. Con la segnalazione o con la  domanda  di  cui  agli
          articoli  19  e  20  l'interessato   deve   dichiarare   la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti. In caso di  dichiarazioni  mendaci  o  di  false
          attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
          e dei suoi effetti a legge o la  sanatoria  prevista  dagli
          articoli medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la
          sanzione prevista  dall'articolo  483  del  codice  penale,
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 
              2. 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20. 
              2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo
          19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai  sensi
          dell'articolo  20  non  escludono  la  responsabilita'  del
          dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso  in
          cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
          fosse conforme alle norme vigenti.» 
              «Art. 21-bis  Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati 
              1. Il provvedimento limitativo  della  sfera  giuridica
          dei privati acquista efficacia  nei  confronti  di  ciascun
          destinatario con la comunicazione  allo  stesso  effettuata
          anche  nelle  forme  stabilite   per   la   notifica   agli
          irreperibili nei casi  previsti  dal  codice  di  procedura
          civile.  Qualora  per  il   numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,    l'amministrazione    provvede
          mediante forme di pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
          stabilite dall'amministrazione medesima.  Il  provvedimento
          limitativo della sfera giuridica  dei  privati  non  avente
          carattere  sanzionatorio  puo'   contenere   una   motivata
          clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
          della  sfera  giuridica  dei   privati   aventi   carattere
          cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.» 
              «Art. 21-ter Esecutorieta' 
              1. Nei casi e con le modalita' stabiliti  dalla  legge,
          le pubbliche amministrazioni possono imporre  coattivamente
          l'adempimento  degli  obblighi  nei  loro   confronti.   Il
          provvedimento costitutivo di obblighi indica il  termine  e
          le  modalita'  dell'esecuzione  da   parte   del   soggetto
          obbligato.  Qualora   l'interessato   non   ottemperi,   le
          pubbliche   amministrazioni,   previa   diffida,    possono
          provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e  secondo
          le modalita' previste dalla legge. 
              2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
          oggetto somme di denaro si applicano  le  disposizioni  per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.» 
              «Art.  21  quater   Efficacia   ed   esecutivita'   del
          provvedimento 
              1.  I  provvedimenti   amministrativi   efficaci   sono
          eseguiti  immediatamente,  salvo   che   sia   diversamente
          stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
              2. L'efficacia ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. La  sospensione  non  puo'  comunque
          essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
          del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.» 
              «Art. 21 quinquies Revoca del provvedimento 
              1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
          nel  caso  di  mutamento  della  situazione  di  fatto  non
          prevedibile al momento dell'adozione del  provvedimento  o,
          salvo che  per  i  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di
          attribuzione di vantaggi economici,  di  nuova  valutazione
          dell'interesse  pubblico   originario,   il   provvedimento
          amministrativo ad efficacia durevole puo'  essere  revocato
          da parte dell'organo che lo  ha  emanato  ovvero  da  altro
          organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca  determina   la
          inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
          effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
          soggetti  direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha
          l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico . 
              1 ter.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 17-bis,  comma  2,
          14-bis e 14-ter della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  17-bis  Silenzio  assenso  tra   amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici 
              1. Omissis 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              Omissis.» 
              «Art. 14-bis Conferenza semplificata 
              1. La conferenza  decisoria  di  cui  all'articolo  14,
          comma 2, si svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'
          asincrona, salvo  i  casi  di  cui  ai  commi  6  e  7.  Le
          comunicazioni  avvengono  secondo  le  modalita'   previste
          dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. 
              2.  La  conferenza  e'   indetta   dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
              a)  l'oggetto   della   determinazione   da   assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
              b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
              c) il termine  perentorio,  comunque  non  superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
              d)  la  data  della  eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
              3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera  c),  le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
              4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni  del  diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
              5. Scaduto il termine di cui al comma  2,  lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
              6. Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione
          procedente, ai fini dell'esame contestuale degli  interessi
          coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
          lettera d),  la  riunione  della  conferenza  in  modalita'
          sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
              7.  Ove  necessario,  in  relazione  alla   particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni.» 
              «Art. 14-ter Conferenza simultanea 
              1. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  in
          forma simultanea e in modalita' sincrona  si  svolge  nella
          data previamente comunicata ai sensi dell'articolo  14-bis,
          comma 2, lettera d), ovvero nella  data  fissata  ai  sensi
          dell'articolo  14-bis,  comma  7,  con  la   partecipazione
          contestuale, ove possibile anche  in  via  telematica,  dei
          rappresentanti delle amministrazioni competenti. 
              2. I lavori della conferenza si  concludono  non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei
          beni culturali e della salute dei cittadini, il termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
              3.  Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato   alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
              4.    Ove    alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
              5. Ciascuna regione e  ciascun  ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
              6.  Alle  riunioni  della  conferenza  possono   essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
              7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
          il termine di cui al comma 2, l'amministrazione  procedente
          adotta la  determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza, con gli effetti di cui all'articolo  14-quater,
          sulla  base  delle  posizioni  prevalenti  espresse   dalle
          amministrazioni  partecipanti  alla  conferenza  tramite  i
          rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
          senza   condizioni    delle    amministrazioni    il    cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.» 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 181. 
              La parte II (Beni culturali) del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137) comprende gli articoli da  10  a  130  ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45
          (Supplemento Ordinario n. 28). 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  14  e  seguenti
          della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 14 Conferenze di servizi 
              1. La conferenza di  servizi  istruttoria  puo'  essere
          indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
          di altra amministrazione coinvolta nel procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte   le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.» 
              «Art. 14 quater Decisione della conferenza di servizi 
              1. La  determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza,   adottata   dall'amministrazione    procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
              2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti  dalla
          determinazione motivata  di  conclusione  della  conferenza
          possono     sollecitare     con     congrua     motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela  ai  sensi  dell'articolo   21-nonies.   Possono
          altresi' sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche
          per il tramite del rappresentante di cui ai  commi  4  e  5
          dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
          espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via  di
          autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 
              3. In caso di approvazione unanime,  la  determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
              4.  I  termini  di  efficacia  di   tutti   i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.» 
              «Art.  14  quinquies  Rimedi  per  le   amministrazioni
          dissenzienti 
              1. Avverso la determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, entro 10 giorni dalla sua  comunicazione,
          le  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  o   alla
          tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita'  dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
              2.   Possono   altresi'   proporre    opposizione    le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
              3.   La    proposizione    dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
          una data non posteriore al quindicesimo  giorno  successivo
          alla  ricezione  dell'opposizione,  una  riunione  con   la
          partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso  il
          dissenso  e   delle   altre   amministrazioni   che   hanno
          partecipato   alla   conferenza.   In   tale   riunione   i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
              5.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
              6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
          5  sia   raggiunta   un'intesa   tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
              7. Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  167  del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art.  167  Ordine  di  rimessione  in  pristino  o  di
          versamento di indennita' pecuniaria 
              1. In caso di violazione degli obblighi e degli  ordini
          previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e'
          sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie  spese,
          fatto salvo quanto previsto al comma 4. 
              2. Con l'ordine di rimessione in pristino e'  assegnato
          al trasgressore un termine per provvedere. 
              3.   In    caso    di    inottemperanza,    l'autorita'
          amministrativa preposta alla tutela paesaggistica  provvede
          d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
          delle spese. Laddove  l'autorita'  amministrativa  preposta
          alla  tutela  paesaggistica  non  provveda  d'ufficio,   il
          direttore regionale competente, su richiesta della medesima
          autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
          dall'accertamento  dell'illecito,   previa   diffida   alla
          suddetta autorita' competente a provvedervi nei  successivi
          trenta  giorni,  procede   alla   demolizione   avvalendosi
          dell'apposito  servizio  tecnico-operativo  del  Ministero,
          ovvero  delle  modalita'  previste  dall'articolo  41   del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, a seguito di  apposita  convenzione  che  puo'  essere
          stipulata d'intesa tra il Ministero e  il  Ministero  della
          difesa. 
              4. L'autorita'  amministrativa  competente  accerta  la
          compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure  di  cui
          al comma 5, nei seguenti casi: 
              a) per i lavori, realizzati in  assenza  o  difformita'
          dall'autorizzazione   paesaggistica,   che   non    abbiano
          determinato creazione di superfici utili  o  volumi  ovvero
          aumento di quelli legittimamente realizzati; 
              b)  per   l'impiego   di   materiali   in   difformita'
          dall'autorizzazione paesaggistica; 
              c) per i lavori comunque configurabili quali interventi
          di  manutenzione  ordinaria  o   straordinaria   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380. 
              5. Il proprietario, possessore o detentore a  qualsiasi
          titolo  dell'immobile   o   dell'area   interessati   dagli
          interventi di cui al  comma  4  presenta  apposita  domanda
          all'autorita' preposta alla gestione del  vincolo  ai  fini
          dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica  degli
          interventi medesimi. L'autorita'  competente  si  pronuncia
          sulla domanda entro il termine  perentorio  di  centottanta
          giorni, previo parere vincolante  della  soprintendenza  da
          rendersi entro il termine  perentorio  di  novanta  giorni.
          Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il
          trasgressore  e'  tenuto  al   pagamento   di   una   somma
          equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e  il
          profitto conseguito mediante  la  trasgressione.  L'importo
          della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia  di
          stima. In caso di  rigetto  della  domanda  si  applica  la
          sanzione demolitoria di cui  al  comma  1.  La  domanda  di
          accertamento della compatibilita' paesaggistica  presentata
          ai sensi dell'articolo 181,  comma  1  quater,  si  intende
          presentata anche ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  al
          presente comma. 
              6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione  del
          comma 5, nonche' per effetto  dell'articolo  1,  comma  37,
          lettera b), n. 1), della legge 15  dicembre  2004,  n.  308
          sono  utilizzate,  oltre   che   per   l'esecuzione   delle
          rimessioni in  pristino  di  cui  al  comma  1,  anche  per
          finalita'  di  salvaguardia  nonche'  per   interventi   di
          recupero dei valori  paesaggistici  e  di  riqualificazione
          degli immobili e delle aree degradati o  interessati  dalle
          rimessioni in pristino. Per le medesime  finalita'  possono
          essere utilizzate anche le  somme  derivanti  dal  recupero
          delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
          della  rimessione  in  pristino  in  danno   dei   soggetti
          obbligati,  ovvero  altre  somme  a  cio'  destinate  dalle
          amministrazioni competenti.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  18  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 18 Autocertificazione 
              1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge le amministrazioni interessate  adottano  le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          delle disposizioni in materia di  autocertificazione  e  di
          presentazione di atti e documenti da parte di  cittadini  a
          pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
          n. 15, e successive modificazioni  e  integrazioni.  [Delle
          misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
          Commissione di cui all'articolo 27.] 
              2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
          soggettivi, necessari per l'istruttoria  del  procedimento,
          sono  acquisiti   d'ufficio   quando   sono   in   possesso
          dell'amministrazione  procedente,  ovvero  sono   detenuti,
          istituzionalmente,  da  altre  pubbliche   amministrazioni.
          L'amministrazione   procedente   puo'    richiedere    agli
          interessati i soli elementi necessari per  la  ricerca  dei
          documenti. 
              3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal  responsabile
          del procedimento i fatti, gli stati e le  qualita'  che  la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare.» 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. 
              - Si riporta il testo degli articoli 71, 75  e  76  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 71 - Modalita' dei controlli 
              1.  Le  amministrazioni  procedenti  sono   tenute   ad
          effettuare idonei controlli, anche  a  campione  in  misura
          proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei
          casi  di  ragionevole  dubbio,  sulla   veridicita'   delle
          dichiarazioni  di  cui  agli  articoli  46  e   47,   anche
          successivamente  all'erogazione  dei   benefici,   comunque
          denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L) 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.» 
              «Art. 75 (R) - Decadenza dai benefici 
              1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  76,
          qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la  non
          veridicita'   del   contenuto   della   dichiarazione,   il
          dichiarante decade dai benefici  eventualmente  conseguenti
          al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
          veritiera. 
              1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi',  la
          revoca degli eventuali benefici  gia'  erogati  nonche'  il
          divieto  di   accesso   a   contributi,   finanziamenti   e
          agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da  quando
          l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.  Restano
          comunque fermi gli interventi, anche economici,  in  favore
          dei minori e per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
          particolare disagio. (L)» 
              «Art. 76 (L) - Norme penali 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. La  sanzione  ordinariamente  prevista
          dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 50  e  50-ter  del
          citato del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  50  Disponibilita'  dei  dati  delle   pubbliche
          amministrazioni 
              1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
          raccolti, conservati, resi disponibili  e  accessibili  con
          l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione   e    della
          comunicazione   che   ne   consentano   la   fruizione    e
          riutilizzazione, alle condizioni fissate  dall'ordinamento,
          da  parte  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  dai
          privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei
          dati previsti dalle leggi e dai regolamenti,  le  norme  in
          materia di protezione dei dati  personali  ed  il  rispetto
          della normativa comunitaria in materia di riutilizzo  delle
          informazioni del settore pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto degli articoli 43,  commi  4  e  71,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito  delle
          proprie funzioni istituzionali, procedono  all'analisi  dei
          propri dati anche in combinazione con  quelli  detenuti  da
          altri soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  fermi
          restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'
          si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
          Linee guida. 
              2-ter.  Le   pubbliche   amministrazioni   certificanti
          detentrici dei dati di cui al  comma  1  ne  assicurano  la
          fruizione da parte delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
          gestori di servizi pubblici, attraverso la  predisposizione
          di accordi quadro. Con gli  stessi  accordi,  le  pubbliche
          amministrazioni  detentrici   dei   dati   assicurano,   su
          richiesta dei soggetti privati di cui  all'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, conferma scritta  della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati  da  essa  custoditi,
          con le modalita'  di  cui  all'articolo  71,  comma  4  del
          medesimo decreto. 
              3. 
              3-bis. Il  trasferimento  di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro  non  modifica  la  titolarita'  del
          dato.» 
              «Art. 50-ter Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
              1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
          progettazione, lo sviluppo  e  la  sperimentazione  di  una
          Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a  favorire
          la  conoscenza  e  l'utilizzo  del  patrimonio  informativo
          detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di  cui
          all'articolo 2, comma  2,  ad  esclusione  delle  autorita'
          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e
          regolazione, nonche'  alla  condivisione  dei  dati  tra  i
          soggetti che hanno  diritto  ad  accedervi  ai  fini  della
          semplificazione  degli   adempimenti   amministrativi   dei
          cittadini e delle imprese, in conformita'  alla  disciplina
          vigente. 
              2. In sede di prima  applicazione,  la  gestione  della
          Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  affidata   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di  cui  al
          comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede,
          nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita'
          stabilite dal Garante per la protezione dei dati  personali
          e dal decreto di cui  al  comma  4,  ad  acquisire  i  dati
          detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  ad
          esclusione delle autorita' amministrative  indipendenti  di
          garanzia,   vigilanza   e   regolazione,   organizzarli   e
          conservarli, nel rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
          metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra
          le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle  Linee
          guida. I soggetti che detengono  i  dati  identificati  nel
          decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo  di  riscontrare
          la richiesta della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          rendendo  disponibili  i  dati  richiesti  senza  nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali e le  Amministrazioni  titolari  dei  dati,  sono
          stabilite le modalita' di attuazione del presente  articolo
          al fine  di  favorire  la  condivisione  dei  dati  fra  le
          pubbliche amministrazioni,  di  semplificare  l'accesso  ai
          dati stessi da parte dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad
          accedervi e di semplificare gli  adempimenti  e  gli  oneri
          amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese,  ed   e'
          identificato l'elenco  dei  dati  che  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma  2,  ad  esclusione  delle  autorita'
          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e
          regolazione, sono  tenuti  a  rendere  disponibili  per  le
          finalita'  di  cui  al  comma  3;  l'elenco  e'  aggiornato
          periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
          personali e le Amministrazioni titolari dei  dati.  Con  il
          medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita'  di
          acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati. 
              5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale
          Nazionale Dati non modifica la titolarita' del dato.» 
              - Si riporta il testo del secondo  comma  dell'articolo
          117 della Costituzione: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Omissis.»