Art. 264
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
relazione all'emergenza COVID-19
1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e
sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla
normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione
all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva
l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art.
19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e'
ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico
sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di
cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad
adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo
quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e
temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o
gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta'
dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi,
autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il
31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale
conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una
conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione
paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei
procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il
presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare
piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche
amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e
informazioni gia' in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: «1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e
all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;
2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli
eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni
decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)»;
3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.»;
b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo il disposto degli
articoli 43, commi 4 e 71, »;
2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici
dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,
attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71,
comma 4 del medesimo decreto.»;
c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque
ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'
sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15
settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del
Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite
dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»
d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli
comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica
amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o
documenti in possesso della stessa o di altra pubblica
amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei
privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2,
lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa
disciplina regionale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo degli articoli 21-octies e
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 21 octies Annullabilita' del provvedimento
1. E' annullabile il provvedimento amministrativo
adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di
potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.»
«Art. 21 novies Annullamento d'ufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»
- Il capo VI (Sanzioni) del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
comprende gli articoli da 73 a 76 ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo degli articoli 19 e seguenti
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.»
«Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione
e' indicato lo sportello unico, di regola telematico, al
quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti
connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di
diverse articolazioni interne dell'amministrazione
ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di tale
sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei
punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a
SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1.
L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al
fine di consentire, per quanto di loro competenza, il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di
cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e'
condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni,
ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la
relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata
ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il
termine per la convocazione della conferenza di cui
all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione
dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.»
«Art. 20 Silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo
2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla
data di ricevimento della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del
presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo].»
«Art. 21 Disposizioni sanzionatorie
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.
2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo
19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi
dell'articolo 20 non escludono la responsabilita' del
dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in
cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
fosse conforme alle norme vigenti.»
«Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.»
«Art. 21-ter Esecutorieta'
1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge,
le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e
le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo
le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.»
«Art. 21 quater Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»
«Art. 21 quinquies Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico .
1 ter.».
- Si riporta il testo degli articoli 17-bis, comma 2,
14-bis e 14-ter della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici
1. Omissis
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
Omissis.»
«Art. 14-bis Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14,
comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita'
asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le
comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste
dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni.»
«Art. 14-ter Conferenza simultanea
1. La prima riunione della conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella
data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.»
- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 181.
La parte II (Beni culturali) del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) comprende gli articoli da 10 a 130 ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45
(Supplemento Ordinario n. 28).
- Si riporta il testo degli articoli 14 e seguenti
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 Conferenze di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14 quater Decisione della conferenza di servizi
1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.»
«Art. 14 quinquies Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione,
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 167 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 167 Ordine di rimessione in pristino o di
versamento di indennita' pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini
previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e'
sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese,
fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato
al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita'
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della medesima
autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla
suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi
dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero,
ovvero delle modalita' previste dall'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere
stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della
difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la
compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda
all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il
trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo
della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si applica la
sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di
accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata
ai sensi dell'articolo 181, comma 1 quater, si intende
presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al
presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del
comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37,
lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308
sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle
rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per
finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero
delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle
amministrazioni competenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 18 Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.]
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare.»
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo degli articoli 71, 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, come modificato dalla presente legge:
«Art. 71 - Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione in misura
proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei
casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque
denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»
«Art. 75 (R) - Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la
revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)»
«Art. 76 (L) - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista
dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 50-ter del
citato del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei
propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da
altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione
di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche
amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su
richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi,
con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del
medesimo decreto.
3.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.»
«Art. 50-ter Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire
la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo
detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, ad esclusione delle autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. In sede di prima applicazione, la gestione della
Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede,
nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita'
stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali
e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati
detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ad
esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di
garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e
conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle
metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra
le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee
guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel
decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare
la richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri,
rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo
al fine di favorire la condivisione dei dati fra le
pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai
dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese, ed e'
identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, ad esclusione delle autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le
finalita' di cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' di
acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale
Nazionale Dati non modifica la titolarita' del dato.»
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
117 della Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Omissis.»