Art. 265 
 
                   Disposizioni finanziarie finali 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal  Senato  della
Repubblica con le Risoluzioni  di  approvazione  della  Relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. Il  presente  decreto  utilizza  altresi'  una
quota pari a 3.340  milioni  di  euro  del  margine  disponibile,  in
termini di  fabbisogno,  risultante  a  seguito  dell'attuazione  del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le  Risoluzioni  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito  dall'Allegato  1
annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti  «
148.330 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119  milioni  di  euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno  2021,  1.884  milioni  di
euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di  euro
nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di  euro  nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450  milioni  di  euro
nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di  euro  nel
2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031  e,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni
di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569
milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2031. 
  4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di  cui  al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. 
  5. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di  euro  per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44,  48,  49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85,  89-bis,  92,
94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115,  119,  120,
123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,  202,  204,  209,  210,  211,
213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis,  commi  1  e  3,
231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai  commi  3,  4,  5  e  6  del
presente articolo, con esclusione di quelli  che  prevedono  autonoma
copertura, si provvede: 
    a) quanto a 364,92 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  1.025
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno
2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83  milioni  di
euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro  per  l'anno  2025,  a
125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72  milioni  di  euro
per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028,  a  325,07
milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per  l'anno
2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82  milioni  di
euro per l'anno 2032, che  aumentano,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese  derivanti  dagli
articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115,  119,  129,  133,
136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258; 
    b) quanto a 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
    c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  8. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla  compensazione  degli  eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo  del
presente  comma,  comprese  quelle  sottostanti   ad   autorizzazioni
legislative quantificate sulla  base  di  parametri  stabiliti  dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo  17
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i  Ministri   competenti,
mediante  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  negli  stati   di
previsione del bilancio dello Stato,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo  21  della
citata legge n. 196 del 2009,  utilizzando  le  risorse  destinate  a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non  utilizzate,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo,  del  presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.  A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle  misure  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  trasferite  su  conti  di
tesoreria sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.  Gli  schemi  dei
decreti di cui al secondo periodo  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono  corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno  determinato  gli
scostamenti, anche ai fini della revisione  dei  dati  e  dei  metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure. 
  8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, sono abrogati. 
  9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  8,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui  al  medesimo  comma  8
entro il 20  dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  10. Le risorse destinate all'attuazione da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o  dalle  sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare  la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19
e le relative conseguenze sul  sistema  economico  sono  versate  sul
conto corrente di Tesoreria  n.  23211  intestato  a  «Ministero  del
Tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle   politiche
comunitarie: finanziamenti CEE» 
  12. Le risorse di cui al comma 11: 
    a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita'
a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti  adottati
dal  Governo  nel  corso  del  2020  in  relazione  alla   situazione
emergenziale in atto, sono  versate  dal  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti. 
    b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi  alla
situazione emergenziale in atto  che  prevedano  contributi  a  fondo
perduto, sono versate dal Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati. 
  13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n.  160  apportare
le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 624 e 625 sono abrogati; 
    b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche: 
      1) al secondo periodo le parole: «per gli  anni  2021  e  2022»
sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»; 
      2) il quarto periodo e' soppresso; 
      3) al sesto periodo  le  parole:  «il  15  marzo  2020,  il  15
settembre 2020,  il  15  marzo  2021,  il  15  settembre  2021»  sono
soppresse; 
  14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge  27
dicembre 2019, n.  160,  e'  sostituito  dall'Elenco  1  allegato  al
presente decreto. 
  15. Le disposizioni indicate dall'articolo  1,  comma  98,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non  si  applicano  per
l'anno 2020. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
              «Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo
          programmatico strutturale 
              1.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dall'articolo   8,
          scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo
          programmatico sono consentiti  esclusivamente  in  caso  di
          eventi eccezionali. 
              2.  Ai  fini   della   presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
              a) periodi di grave recessione economica relativi anche
          all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
              b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello
          Stato, ivi incluse le gravi crisi  finanziarie  nonche'  le
          gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla
          situazione finanziaria generale del Paese. 
              3. Il Governo, qualora, al  fine  di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
              4. Le risorse eventualmente  reperite  sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
              5. Il piano di rientro puo' essere  aggiornato  con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
              6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
          qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie  al
          fine di fronteggiare gli  eventi  straordinari  di  cui  al
          comma 2, lettera b).» 
              - Il riferimento al testo del citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 95. 
              -  Il  riferimento  al  testo  della  citata  legge  27
          dicembre  2019,  n.  160  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 181. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3 Stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze e disposizioni relative 
              1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle
          spese del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'anno finanziario 2020, in conformita'  all'annesso  stato
          di previsione (Tabella n. 2). 
              2. L'importo massimo di emissione di  titoli  pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per  regolazioni  debitorie,  e'  stabilito,  per
          l'anno 2020, in 148.330 milioni di euro. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              -  Il  testo  del   comma   2   dell'articolo   6   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 199. 
              - Si riporta il testo del  comma  290  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «290. Al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
          necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le  spese  per
          le attivita' legate all'attuazione della misura di  cui  ai
          commi 288 e 289, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  stanziato  su  apposito
          fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni  2021
          e 2022. Il suddetto importo e' integrato con  le  eventuali
          maggiori   entrate   derivanti   dall'emersione   di   base
          imponibile  conseguente  all'applicazione  della   predetta
          misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai  sensi
          dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196.» 
              - Il riferimento al testo del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 95. 
              -  Il  citato  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020,
          n. 94. 
              - Il testo del  comma  12-bis  dell'articolo  17  della
          citata legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 120. 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'articolo  21
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 21 Bilancio di previsione 
              1. - 4. Omissis 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) oneri inderogabili,  in  quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
              b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              c) spese di  adeguamento  al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  609  dell'articolo  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «609. Per gli  anni  2020,  2021  e  2022,  le  risorse
          finanziarie iscritte in  bilancio  per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via  ulteriore
          rispetto a quanto gia' previsto  ai  sensi  della  Nota  di
          aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019,  di
          300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro
          per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per  l'anno  2022.
          Al fine di assicurare il conseguimento  del  corrispondente
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica  rispetto  alle
          previsioni   tendenziali   contenute    nella    Nota    di
          aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza  2019
          nella misura indicata al primo periodo del presente  comma,
          le dotazioni del bilancio dello Stato per l'anno  2022,  in
          termini di  competenza  e  di  cassa,  corrispondenti  alle
          misure di cui all'elenco 1 allegato  alla  presente  legge,
          sono  corrispondentemente  accantonate.  Con  decreti   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, gli  accantonamenti
          di spesa, su richiesta dei  Ministri  interessati,  possono
          essere rimodulati nell'ambito  degli  stati  di  previsione
          della spesa, ferma restando la  neutralita'  degli  effetti
          sui saldi di finanza pubblica. Le  eventuali  rimodulazioni
          sono comunicate alle Camere dal  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  ogni   quadrimestre.   Sulla   base   della
          rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro, il
          15 marzo 2022  e  il  15  settembre  2022,  risultante  dal
          monitoraggio  di  cui  all'articolo  28,   comma   3,   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  e  tenuto
          conto della valutazione degli oneri  ancora  da  sostenere,
          con delibera del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, gli  accantonamenti
          di  cui  al  secondo  periodo  del  presente   comma   sono
          progressivamente resi disponibili o confermati, in parte  o
          interamente.» 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   98
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145: 
              «98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  interessati,  sulla   base   di
          programmi  settoriali  presentati   dalle   amministrazioni
          centrali dello  Stato  per  le  materie  di  competenza.  I
          decreti di cui al periodo precedente individuano i  criteri
          e le modalita' per l'eventuale revoca  degli  stanziamenti,
          anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
          loro  assegnazione   e   la   loro   diversa   destinazione
          nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
          In tal caso  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
          bilancio, anche in conto residui. Nel  caso  in  cui  siano
          individuati  interventi   rientranti   nelle   materie   di
          competenza  regionale  o   delle   province   autonome,   e
          limitatamente agli stessi, sono adottati  appositi  decreti
          previa intesa con gli enti territoriali interessati  ovvero
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti  sono  trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia,  le  quali
          esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla  data
          dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti  possono
          essere adottati anche in mancanza del  predetto  parere.  I
          medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita'  di
          utilizzo  dei  contributi,  sulla  base   di   criteri   di
          economicita'  e  di   contenimento   della   spesa,   anche
          attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
          a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
          di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri di riparto del fondo di cui al  primo  periodo
          sono adottati entro il 31 gennaio 2019.» 
          La legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3  recante
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.