Art. 265
Disposizioni finanziarie finali
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della
Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al
Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una
quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in
termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di
approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1
annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
148.330 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di
euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro
nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro
nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel
2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,
di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno
2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro
per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni
di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569
milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno
2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro
per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031.
4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92,
94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120,
123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211,
213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3,
231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma
copertura, si provvede:
a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno
2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di
euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a
125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro
per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07
milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno
2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di
euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133,
136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del
presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni
legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti,
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della
citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di
cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di
tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei
decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure.
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono abrogati.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8
entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul
conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del
Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie: finanziamenti CEE»
12. Le risorse di cui al comma 11:
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita'
a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati
dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione
emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e
delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti.
b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla
situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo
perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati.
13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare
le seguenti modificazioni:
a) i commi 624 e 625 sono abrogati;
b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022»
sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15
settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono
soppresse;
14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Elenco 1 allegato al
presente decreto.
15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per
l'anno 2020.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo
programmatico strutturale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo
programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di
eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche
all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello
Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le
gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla
situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).»
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 95.
- Il riferimento al testo della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 181.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato
di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per
l'anno 2020, in 148.330 milioni di euro.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.
- Si riporta il testo del comma 290 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021
e 2022. Il suddetto importo e' integrato con le eventuali
maggiori entrate derivanti dall'emersione di base
imponibile conseguente all'applicazione della predetta
misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi
dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.»
- Il riferimento al testo del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 95.
- Il citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020,
n. 94.
- Il testo del comma 12-bis dell'articolo 17 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 120.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 21 Bilancio di previsione
1. - 4. Omissis
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 609 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse
finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore
rispetto a quanto gia' previsto ai sensi della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di
300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente
miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle
previsioni tendenziali contenute nella Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019
nella misura indicata al primo periodo del presente comma,
le dotazioni del bilancio dello Stato per l'anno 2022, in
termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle
misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge,
sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti
di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono
essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione
della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Le eventuali rimodulazioni
sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e
delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della
rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro, il
15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal
monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto
conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere,
con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti
di cui al secondo periodo del presente comma sono
progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o
interamente.»
- Si riporta il testo vigente del comma 98
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sulla base di
programmi settoriali presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato per le materie di competenza. I
decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri
e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
loro assegnazione e la loro diversa destinazione
nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano
individuati interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I
medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di
utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 31 gennaio 2019.»
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.