Art. 265 Disposizioni finanziarie finali 1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. 2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 148.330 milioni di euro». 3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. 5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede: a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258; b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure. 8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati. 9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» 12. Le risorse di cui al comma 11: a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita' a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti. b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. 13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni: a) i commi 624 e 625 sono abrogati; b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche: 1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»; 2) il quarto periodo e' soppresso; 3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono soppresse; 14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Elenco 1 allegato al presente decreto. 15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l'anno 2020. 16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): «Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. 3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali e' autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' indicate nella richiesta di cui al medesimo comma. 5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. 6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).» - Il riferimento al testo del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 95. - Il riferimento al testo della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 181. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2020, in 148.330 milioni di euro. Omissis.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. - Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 199. - Si riporta il testo del comma 290 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo e' integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» - Il riferimento al testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 95. - Il citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 94. - Il testo del comma 12-bis dell'articolo 17 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 120. - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 21 Bilancio di previsione 1. - 4. Omissis 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 609 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto gia' previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per l'anno 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.» - Si riporta il testo vigente del comma 98 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.» La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.