Art. 265 
 
                   Disposizioni finanziarie finali 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal  Senato  della
Repubblica con le Risoluzioni  di  approvazione  della  Relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. Il  presente  decreto  utilizza  altresi'  una
quota pari a 3.340  milioni  di  euro  del  margine  disponibile,  in
termini di  fabbisogno,  risultante  a  seguito  dell'attuazione  del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le  Risoluzioni  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito  dall'Allegato  1
al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole « 83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
148.330 milioni di euro ». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119  milioni  di  euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno  2021,  1.884  milioni  di
euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023,  3.461  milioni  di  euro  nel
2024, 4.351 milioni di euro dal 2025,   5.057  milioni  di  euro  nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450  milioni  di  euro
nel 2028,  5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel  2030  e
5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031  e,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326
milioni di euro nel 2020,  1.413 l'anno 2021,   2.136 milioni di euro
per l'anno 2022,  2.925 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,   3.832
milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni  di  euro  per  l'anno
2025,  5.345 milioni di euro per l'anno 2026,  5.569 milioni di  euro
per l'anno 2027,  5.815 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,   6.003
milioni di euro per l'anno 2029,  6.193 milioni di  euro  per  l'anno
2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di  cui  al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031. 
  5. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44,  48,  49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92,  94,  98,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124,
125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222,
223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3,
4, 5 e  6  del  presente  articolo,  con  esclusione  di  quelli  che
prevedono autonoma copertura, si provvede: 
    a) quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno  2020,  a  1.019,80
milioni di euro per l'anno 2021,  a  1.138,40  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 273,53 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a  138,83
milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per  l'anno
2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di
euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro  per  l'anno  2028,  a
325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro  per
l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro  per  l'anno  2031  e  a  99,82
milioni di  euro  per  l'anno  2032,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  a  1.005,57  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  60,62
milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante e corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95,  103,  115,
119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219,  235,  238,  255  e
258; 
    b) quanto a 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrisponde riduzione della dotazione del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  8. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
presente decreto sono soggette  ad  un  monitoraggio  effettuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli esiti  del  monitoraggio  di  cui  al
periodo  precedente,  al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione  delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri  decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di  bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le  misure  previste
dal presente decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  8,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di  cui  al  presente  decreto
entro il 20  dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  10. Le risorse destinate all'attuazione da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o  dalle  sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare  la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le  relative
conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente  di
Tesoreria n. 23211 intestato a  «Ministero  del  Tesoro  -  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti
CEE» 
  12. Le risorse di cui al comma 11: 
  a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita' a
fronte delle misure autorizzate dai  provvedimenti  urgenti  adottati
dal  Governo  nel  corso  del  2020  in  relazione  alla   situazione
emergenziale in atto, sono  versate  dal  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti. 
  b) qualora siano destinate a finanziare  interventi  connessi  alla
situazione emergenziale in atto  che  prevedano  contributi  a  fondo
perduto, sono versate dal Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati. 
  13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n.  160  apportare
le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 624 e 625 sono soppressi; 
  b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche: 
    - al secondo periodo le parole: "per gli anni 2021 e  2022"  sono
sostituite dalle seguenti "per l'anno 2022"; 
    - il quarto periodo e' soppresso; 
    - al sesto periodo le parole: "il 15 marzo 2020, il 15  settembre
2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021" sono abrogate; 
  14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge  27
dicembre 2019, n.  160,  e'  sostituito  dall'Elenco  1  al  presente
decreto. 
  15. Le disposizioni indicate dall'articolo  1,  comma  98,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non  si  applicano  per
l'anno 2020. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020.