Art. 232 Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo IX del presente decreto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 147). 1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. 2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati, nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.
Note all'art. 232: - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, recante "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1964, n. 95, S.O.