Art. 232 
 
Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo IX del presente  decreto
  (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 147). 
 
  1. I provvedimenti autorizzativi, le  approvazioni,  i  certificati
nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo
VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti
gli effetti la loro efficacia. 
  2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni,  i  certificati,
nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo
VII del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964,
n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. 
 
          Note all'art. 232: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 230, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio 1964, n. 185, recante "Sicurezza degli impianti  e
          protezione sanitaria dei  lavoratori  e  delle  popolazioni
          contro i pericoli  delle  radiazioni  ionizzanti  derivanti
          dall'impiego pacifico dell'energia nucleare", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1964, n. 95, S.O.