Art. 233 
 
Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 148). 
 
  1. Per gli impianti  nucleari  per  i  quali  sia  stata  inoltrata
istanza di disattivazione ai  sensi  dell'articolo  55,  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  in  attesa  della   relativa
autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti
disposizioni,  particolari   operazioni   e   specifici   interventi,
ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a  garantire  nel  modo
piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. 
 
          Note all'art. 233: 
              -  Il  testo  dell'articolo  55  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, cosi' recita: 
              «Art. 55 (Autorizzazione per  la  disattivazione  degli
          impianti nucleari).  -  1.  L'esecuzione  delle  operazioni
          connesse alla disattivazione di  un  impianto  nucleare  e'
          soggetta  ad  autorizzazione  preventiva   da   parte   del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
          e della previdenza sociale e della sanita',  la  regione  o
          provincia autonoma interessata e  l'ANPA,  su  istanza  del
          titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
          ove necessario, per singole fasi intermedie  rispetto  allo
          stato ultimo previsto. 
              2. La  suddivisione  in  fasi  intermedie  deve  essere
          giustificata   nell'ambito   di   un   piano   globale   di
          disattivazione, da allegare all'istanza  di  autorizzazione
          relativa alla prima fase. 
              3.   Per   ciascuna   fase,   copia   dell'istanza   di
          autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni  di
          cui al comma  1  e  all'ANPA,  unitamente  al  piano  delle
          operazioni da  eseguire,  a  una  descrizione  dello  stato
          dell'impianto,  comprendente   anche   l'inventario   delle
          materie radioattive presenti, all'indicazione  dello  stato
          dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di
          sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo  stato
          dell'impianto  a  fine  operazioni,  all'indicazione  della
          destinazione dei materiali radioattivi di risulta,  ad  una
          stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
          di   radioprotezione   anche    per    l'eventualita'    di
          un'emergenza.  Nel  piano  il  titolare  della  licenza  di
          esercizio propone altresi' i momenti a  partire  dai  quali
          vengono meno i presupposti tecnici per  l'osservanza  delle
          singole  disposizioni  del   presente   decreto   e   delle
          prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».