Art. 234 
 
Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni  preventive  di
  pratiche (decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  articolo
  144-bis). 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di esonero  di  cui  all'articolo
47, le  comunicazioni  preventive  di  pratica  effettuate  ai  sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230  sono
considerate, a tutti gli effetti, come notifica  di  pratica  di  cui
all'articolo 46. 
  2. Coloro che, al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  eserciscono  una   pratica   sottoposta   a   comunicazione
preventiva a cui si applicano le previsioni  per  lo  smaltimento  in
esenzione  stabilite  ai  sensi  delle  disposizioni  precedentemente
vigenti,   presentano   alle   amministrazioni   procedenti,    entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
istanza di autorizzazione all'allontanamento secondo le  disposizioni
di cui all'articolo 54. 
  3. Fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione  di  cui
al comma 2, l'allontanamento dei materiali ed effluenti e' consentito
nelle modalita' e condizioni previste all'articolo 30, comma  1,  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  4. Coloro che,  alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, svolgono un'attivita' per la quale e' gia' stata  effettuata
la comunicazione  preventiva  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  provvedono,  entro  centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a far  effettuare
e registrare le valutazioni preventive e in corso di  esercizio  alle
Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo
151. 
 
          Note all'art. 234: 
              -  Il  testo  dell'articolo  22  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, cosi' recita: 
              «Art. 22 (Comunicazione preventiva di pratiche).  -  1.
          Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3  della
          legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni
          e fuori dei casi  per  i  quali  la  predetta  legge  o  il
          presente   decreto   prevedono   specifici    provvedimenti
          autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una  pratica,
          comportante   detenzione   di   sorgenti   di    radiazioni
          ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta  giorni  prima
          dell'inizio della detenzione, al  Comando  provinciale  dei
          vigili  del  fuoco,  agli  organi  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  e,  ove  di  loro  competenza,  all'Ispettorato
          provinciale  del  lavoro,  al   Comandante   di   porto   e
          all'Ufficio di  sanita'  marittima,  nonche'  alle  agenzie
          regionali e delle province autonome di cui all'articolo  03
          del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,
          indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA  puo'
          accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di
          pratiche, inviati alle agenzie predette. 
              2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al
          comma 1 le  pratiche  in  cui  le  sorgenti  di  radiazioni
          soddisfino  una  delle  condizioni  di  cui  alle   lettere
          seguenti: 
                a) le quantita' di materie radioattive  non  superino
          in totale le soglie di esenzione determinate ai  sensi  del
          comma 5; 
                b)  la  concentrazione  di   attivita'   di   materie
          radioattive per  unita'  di  massa  non  superi  le  soglie
          determinate ai sensi del comma 5; 
                c)  gli  apparecchi  contenenti  materie  radioattive
          anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di
          cui alle lettere a)  o  b),  purche'  soddisfino  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                  1)   siano   di   tipo   riconosciuto   ai    sensi
          dell'articolo 26; 
                  2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; 
                  3) in  condizioni  di  funzionamento  normale,  non
          comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi  punto
          della     superficie     accessibile      dell'apparecchio,
          un'intensita' di dose superiore a 1 µSv h-1 ; 
                  4) le condizioni  di  eventuale  smaltimento  siano
          state specificate nel provvedimento  di  riconoscimento  di
          cui all'articolo 26; 
                d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui
          alla  lettera  e),  che  soddisfino   tutte   le   seguenti
          condizioni: 
                  1)   siano   di   tipo   riconosciuto   ai    sensi
          dell'articolo 26; 
                  2) in  condizioni  di  funzionamento  normale,  non
          comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi  punto
          della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita'
          di dose superiore a 1 µSv h-1 ; 
                e) l'impiego  di  qualunque  tipo  di  tubo  catodico
          destinato a fornire immagini visive, o di altri  apparecchi
          elettrici che funzionano con una differenza  di  potenziale
          non superiore a 30  kV,  purche'  cio',  in  condizioni  di
          funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1
          m  da  un  qualsiasi  punto  della  superficie  accessibile
          dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a  1  µSv
          h-1 ; 
                f)  materiali  contaminati  da  materie   radioattive
          risultanti  da  smaltimenti  autorizzati  che  siano  stati
          dichiarati  non  soggetti  a  ulteriori   controlli   dalle
          autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento. 
              3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di
          cui al comma 1 e di quelle per cui  la  legge  31  dicembre
          1962, n. 1860, o il presente  decreto  prevedono  specifici
          provvedimenti   autorizzativi   devono   provvedere    alla
          registrazione delle sorgenti detenute, con  le  indicazioni
          della presa in carico e dello scarico delle stesse. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  sanita',
          di concerto con i Ministri  dell'ambiente,  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale e  dell'interno,  sentita  l'ANPA,  sono
          stabiliti i modi, le condizioni  e  le  quantita'  ai  fini
          della registrazione delle materie radioattive, i modi e  le
          caratteristiche ai fini della registrazione delle  macchine
          radiogene. 
              5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono
          determinate le quantita' e le concentrazioni  di  attivita'
          di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          e le modalita' di notifica delle pratiche di cui  al  comma
          1.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  30  del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, cosi' recita: 
              «Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento
          dei rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali  destinati
          ad   essere   smaltiti,   riciclati   o   riutilizzati   in
          installazioni,  ambienti  o,   comunque,   nell'ambito   di
          attivita' a cui non si applichino  le  norme  del  presente
          decreto,   se   non   e'   disciplinato   dai    rispettivi
          provvedimenti  autorizzativi,  e'  comunque   soggetto   ad
          autorizzazione quando detti rifiuti o materiali  contengano
          radionuclidi con tempi di dimezzamento  fisico  maggiore  o
          uguale  a  settantacinque  giorni   o   in   concentrazione
          superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I
          livelli   di   allontanamento    stabiliti    negli    atti
          autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con  il
          decreto di cui all'articolo 1, comma 2,  che  terra'  conto
          anche  degli   orientamenti   tecnici   forniti   in   sede
          comunitaria. 
              2. Con leggi delle regioni e  delle  province  autonome
          sono stabilite le  autorita'  competenti  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione nonche' le modalita'  per  il  rilascio
          medesimo, che dovranno  prevedere  la  consultazione  degli
          organismi tecnici territorialmente competenti. 
              3.   Nell'autorizzazione   possono   essere   stabilite
          particolari  prescrizioni,  anche  in  relazione  ad  altre
          caratteristiche di pericolosita' dei  rifiuti,  diverse  da
          quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione  e'
          inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.».