Art. 237 
 
Specifiche  modalita'   applicative   per   il   trasporto   (decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156) 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'ambiente, della tutela del mare e del territorio, dello sviluppo
economico, della  salute  e  dell'interno,  sentito  l'ISIN,  possono
essere  indicate   specifiche   modalita'   di   applicazione   delle
disposizioni del presente decreto  alla  attivita'  di  trasporto  di
materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le  norme
internazionali in materia.