Art. 237 Specifiche modalita' applicative per il trasporto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156) 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del mare e del territorio, dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentito l'ISIN, possono essere indicate specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attivita' di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.