Art. 238 
 
Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive (decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156 bis). 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5  della  legge  28
aprile  2015,  n.  58,  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'interno,  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  della  salute  e  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   su   proposta   dell'Ispettorato
nazionale per la sicurezza  nucleare  e  la  radioprotezione  (ISIN),
anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare,  sono
stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione
delle stesse, da adottare nelle  pratiche  comportanti  l'impiego  di
dette  sostanze,  tenendo  conto  delle   raccomandazioni   formulate
dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica. 
 
          Note all'art. 238: 
              - Il testo dell'articolo 5 della legge 28 aprile  2015,
          n. 58, recante "Ratifica ed  esecuzione  degli  Emendamenti
          alla Convenzione  sulla  protezione  fisica  dei  materiali
          nucleari del 3 marzo 1980, adottati  a  Vienna  l'8  luglio
          2005, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento  interno,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2015, n. 109,
          cosi' recita: 
              «Art. 5 (Scenari di riferimento e piani  di  protezione
          fisica). -  1.  Il  Ministero  dell'interno  definisce  gli
          scenari di riferimento per la predisposizione dei piani  di
          protezione fisica dandone comunicazione al Ministero  dello
          sviluppo economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e  dell'autorita'  di  cui
          all'articolo 4, comma 2. 
              2. I  requisiti  di  protezione  fisica  passiva  e  le
          modalita' di redazione dei relativi  piani  sono  stabiliti
          con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   su   proposta
          dell'autorita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  della
          presente legge.».