Art. 239 
 
         Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto   interministeriale   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del  7  agosto
2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45  e'
adeguato alle disposizioni del presente decreto. 
  2. Sino all'adozione delle disposizioni di cui al comma  1,  rimane
valida  la  classificazione   dei   rifiuti   di   cui   al   decreto
interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. 
 
          Note all'art. 239: 
              - Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare  7   agosto   2015,   recante
          "Classificazione  dei   rifiuti   radioattivi,   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
          45", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2015,
          n. 191.