Art. 241 
 
Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei  dati  sulle
  sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi. 
 
  1. L'ISIN rende operativo il  sistema  di  registrazione  dei  dati
sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti  e  sui  rifiuti  radioattivi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  2. I detentori provvedono alla registrazione entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.