Art. 242 
 
Disposizioni particolari per il  Ministero  della  difesa  (direttiva
  2013/59/EURATOM, articoli. 1, 2; decreto legislativo 17 marzo 1995,
  n. 230, articolo 162). 
 
  1. Per particolari esigenze connesse con  i  compiti  istituzionali
delle Forze armate in tempo di pace,  le  disposizioni  del  presente
decreto  si  applicano  alle  attivita'  dell'Amministrazione   della
difesa,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  185  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dagli articoli da  265  a  271  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
disciplina tecnica ivi richiamata. I  rinvii  alle  disposizioni  del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,   n.   230   contenuti   nelle
disposizioni di cui al precedente periodo s'intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
  2. Entro 120 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto
sono emanate le disposizioni necessarie ad adeguare  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  e  la  disciplina
tecnica ivi richiamata alle norme del presente decreto. 
  3. I rifiuti radioattivi, a bassa e media attivita',  derivanti  da
attivita'  industriali,  di  ricerca  e  medico-sanitarie   e   dalla
pregressa gestione di impianti nucleari, dei  comandi  e  degli  enti
dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo  definitivo,
nel deposito nazionale secondo  le  modalita'  previste  dalle  norme
vigenti. Le  funzioni  ispettive  sul  processo  di  trattamento,  di
condizionamento e di stoccaggio sono eseguite presso la dedicata area
del Centro interforze  per  gli  studi  e  le  applicazioni  militari
(CISAM), dall'ISIN secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 
 
          Note all'art. 242: 
              - Il testo dell'articolo  185  decreto  legislativo  15
          marzo  2010,  n.  66,  recante   "Codice   dell'ordinamento
          militare", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 185 (Sicurezza nucleare  e  protezione  sanitaria
          per  l'amministrazione  della  difesa).  -  1.   Ai   sensi
          dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          230, la  materia  della  sicurezza  nucleare  e  protezione
          sanitaria si applica all'Amministrazione della  difesa,  al
          fine di garantire la protezione  della  popolazione  e  dei
          lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  dalle  radiazioni
          ionizzanti; la  disciplina  applicativa  e'  contenuta  nel
          regolamento, ove  sono  indicate  le  particolari  esigenze
          connesse ai compiti istituzionali  delle  Forze  armate  in
          tempo di pace. 
              2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le  sorgenti  sigillate
          ad alta attivita' detenute per attivita' svolte nell'ambito
          del Ministero della difesa.». 
              - Il testo degli articoli da 265 a 271 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  recante
          Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia  di
          ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della  legge
          28  novembre  2005,  n.  246,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 265 (Campo di applicazione e deroghe).  -  1.  Le
          attivita'  che  comportano  un  rischio   derivante   dalle
          radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, svolte  nell'ambito  del
          Ministero della difesa dal  personale  militare  e  civile,
          dagli studenti  applicati  in  attivita'  formativa  e  dai
          lavoratori  esterni  al  Ministero   della   difesa,   sono
          assoggettate  alle  direttive  comunitarie  in  materia  di
          radiazioni ionizzanti e alle norme del presente  capo,  che
          si applica anche alle situazioni che comportino un  rischio
          derivante dalle radiazioni ionizzanti generate  nell'ambito
          del Ministero della difesa.2.  Restano  disciplinate  dalle
          speciali  norme  tecnico-militari   di   tutela,   che   si
          uniformano, per quanto  possibile,  e,  in  relazione  alla
          peculiarita' delle attivita', alle disposizioni del decreto
          legislativo n. 230 del 1995: 
                a) le attivita' e i luoghi di carattere riservato  od
          operativo o che presentino analoghe esigenze,  connesse  ai
          compiti istituzionali delle Forze armate,  comprese  quelle
          di polizia militare, di protezione civile e addestrative; 
                b) le attivita' effettuate da  proprio  personale  su
          mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero  della
          difesa.». 
              «Art. 266 (Organizzazione operativa). - 1. Con  decreto
          del Ministro  della  difesa,  sono  emanate  le  istruzioni
          tecniche per  disciplinare  l'organizzazione  operativa  in
          ordine  alla  gestione  in  sicurezza   radiologica   delle
          attivita' e alla tutela contro  i  rischi  derivanti  dalle
          radiazioni ionizzanti. 
              2.  L'organizzazione  operativa  comprende   anche   la
          gestione  delle  situazioni  di  emergenza   attinenti   ai
          soggetti di cui all'articolo 265 e alla popolazione  civile
          eventualmente coinvolta.  Il  decreto  del  Ministro  della
          difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi  fissati
          dal decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230  e  dal
          presente capo. 
              3. Le istruzioni di cui al comma 1  disciplinano  anche
          la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi,
          a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure
          di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il
          Ministero dell'interno e il Dipartimento  della  protezione
          civile. 
              4. Detti interventi sono effettuati previo  scambio  di
          informazioni  sul  prevedibile  scenario  dell'incidente  e
          sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze. 
              5. Il Ministero della  difesa  predispone  le  adeguate
          procedure per  la  pronta  notifica  delle  emergenze  alle
          autorita' competenti nazionali ed estere le cui modalita' e
          norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al
          comma 1.». 
              «Art. 267 (Autorizzazioni). - 1. Per  le  attivita'  di
          cui  all'articolo  265,  il  Ministero  della   difesa   e'
          competente al rilascio dei provvedimenti  autorizzativi  di
          cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230  e  alla
          legge   31   dicembre   1962,   n.   1860,   e   successive
          modificazioni. 
              2. In ordine alle autorizzazioni previste  dalle  norme
          di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare,  i
          disposti di cui agli articoli: 
                a) 5 della legge n. 1860  del  1962,  concernente  il
          trasporto di materie radioattive; 
                b) 28, 33 e 55 del decreto  legislativo  n.  230  del
          1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego  di  sorgenti
          di  radiazioni,  le  installazioni   di   deposito   o   di
          smaltimento di  rifiuti  radioattivi  e  la  disattivazione
          degli impianti nucleari.». 
              «Art.  268  (Competenze).   -   1.   Le   funzioni   di
          autorizzazione, di vigilanza, di controllo  e  di  verifica
          connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo 17
          marzo   1995,   n.   230   sono    espletate    nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa. 
              2.  Le  competenze   in   materia   di   rilascio   dei
          provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo  267,  sono
          definite come segue: 
                a) gli Stati maggiori di Forza  armata,  tramite  gli
          Ispettorati  ovvero  i  comandi  logistici,  rilasciano  le
          autorizzazioni alla detenzione e all'impiego di sorgenti di
          radiazioni  ionizzanti  e  alla   gestione   dei   relativi
          impianti; 
                b) le direzioni generali, nell'ambito delle  aree  di
          rispettiva  competenza,  emanano   direttive   tecniche   e
          provvedono alla verifica e al collaudo  delle  sorgenti  di
          radiazioni ionizzanti; 
                c) i soggetti  previsti  dal  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, provvedono alla tutela  dei  rischi  da
          radiazioni ionizzanti del  personale  di  cui  all'articolo
          265; 
                d)  i  servizi  sanitari  e  tecnici   della   Difesa
          competenti, ai  sensi  del  capo  I  del  presente  titolo,
          provvedono  alla  vigilanza  per  le   attivita'   di   cui
          all'articolo 265, in particolare nelle  aree  riservate  od
          operative   e   per   quelle   che   presentano    analoghe
          caratteristiche,  da  individuarsi,  anche  per  quel   che
          riguarda  le  modalita'  di  attuazione,  con  decreto  del
          Ministro della difesa. 
              3. Le funzioni connesse alle attivita' di informazione,
          di sorveglianza fisica della  protezione  contro  i  rischi
          derivanti  dalle  radiazioni   ionizzanti,   di   controllo
          radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti
          radioattivi e di dosimetria  del  personale,  previste  dal
          decreto  legislativo  n.  230  del  1995,  sono   espletate
          nell'ambito del Ministero della difesa come segue: 
                a) allo Stato maggiore della Difesa, sono  attribuite
          le competenze in merito  alla  informazione  preventiva  in
          caso di emergenza radiologica; 
                b) al Centro interforze studi e applicazioni militari
          (CISAM),  sono  affidate  le  competenze  in   materia   di
          radioattivita'   ambientale,   raccolta,   trattamento    e
          conservazione dei  rifiuti  radioattivi  e  dosimetria  del
          personale; 
                c)  al  CISAM  e  all'organizzazione  della   sanita'
          militare,  sono  attribuite  le  competenze,  per  materia,
          concernenti, rispettivamente, le attivita' di  sorveglianza
          fisica e  medica  della  protezione  dai  rischi  derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,  ivi  comprese
          quelle relative alla conservazione della documentazione.». 
              «Art. 269 (Qualificazione  del  personale).  -  1.  Con
          decreto del Ministro  della  difesa  sono  determinati  gli
          elenchi del personale abilitato  presso  gli  organi  della
          Difesa,   individuati    nell'ambito    dell'organizzazione
          operativa prevista dall'articolo 266. 
              2. Le attivita' professionali per l'assolvimento  delle
          funzioni previste dal presente capo,  sono  effettuate  dal
          personale del Ministero  della  difesa  in  possesso  degli
          stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17  marzo
          1995, n. 230. La formazione professionale e  l'abilitazione
          di detto personale  competono  al  Ministero  della  difesa
          secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  dal  decreto
          legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione  e'  rilasciata
          previo esame di  apposite  commissioni  delle  quali  fanno
          parte un rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e un rappresentante del  Ministero  della
          salute.». 
              «Art.  270  (Funzioni  ispettive).  -  1.  Le  funzioni
          ispettive  e  le  relative  modalita'  di  attuazione  sono
          determinate  dal  Ministro   della   difesa   nel   decreto
          ministeriale di cui all'articolo 266.». 
              «Art. 271 (Relazione annuale). - 1. Il  Ministro  della
          difesa  informa,  con   cadenza   annuale,   con   apposita
          relazione,  secondo  le  modalita'  fissate   nel   decreto
          ministeriale di cui all'articolo  266,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  ordine  all'installazione  di
          impianti e all'avvio di attivita' concernenti l'impiego  di
          sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
              2. Il Ministro della difesa unisce alla  relazione,  di
          cui al comma 1, limitatamente agli  impianti,  un  rapporto
          tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate
          le  caratteristiche  fondamentali,   l'ubicazione   e   gli
          elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e
          protezione sanitaria.». 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 230, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          15  marzo  2010,  n.  90,  recante   "Testo   unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre
          2005, n. 246", e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          giugno 2010, n. 140, S.O.