Art. 243 Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860; b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187; d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.
Note all'art. 243: - Per i riferimenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili". - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche". - Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane". - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011, abrogato dal presente decreto, recava:"Detenzione e contabilita' delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari".