Art. 69 
 
             Modifiche in materia di giustizia digitale 
 
  1. All'articolo 16 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma
dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.»; 
    b) al comma 6, dopo le parole  «ai  soggetti»  sono  inserite  le
seguenti: «diversi dall'imputato»; 
    c) dopo  il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Nei
procedimenti penali  quando  l'imputato  o  le  altre  parti  private
dichiarano  domicilio  presso  un  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata non risultante da pubblici elenchi,  le  comunicazioni  e
notificazioni  a  cura  della  cancelleria  o  della  segreteria   si
effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi  di  mancata  consegna
dei  messaggi  di  posta  elettronica  certificata  per   cause   non
imputabili  al  destinatario,  si   applicano   per   l'imputato   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  161,  comma  4,  del  codice  di
procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di  cui
al comma 6 del presente decreto.»; 
    d) il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.  Quando  non  e'
possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile  al
destinatario, nei procedimenti civili si  applicano  l'articolo  136,
terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del  codice  di  procedura
civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148,
comma 4, del codice di procedura penale.». 
 
          Note all'art. 69: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),   convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art. 16 (Biglietti di cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica).  -  1.All'articolo  136,
          primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in
          carta non bollata» sono soppresse. 
                2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di
          procedura civile, dopo le parole: «pubblici  elenchi»  sono
          inserite  le  seguenti:  «o   comunque   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni». 
                3.   All'articolo   45   delle    disposizioni    per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:
          «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; 
                  b) al secondo comma le  parole:  «Esse  contengono»
          sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; 
                  c) al secondo comma le parole: «ed  il  nome  delle
          parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti
          ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; 
                  d) dopo il terzo comma  e'  aggiunto  il  seguente:
          «Quando  viene  trasmesso   a   mezzo   posta   elettronica
          certificata il biglietto di cancelleria e'  costituito  dal
          messaggio di  posta  elettronica  certificata,  formato  ed
          inviato nel rispetto della normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici.». 
                4. Nei procedimenti civili e  in  quelli  davanti  al
          Consiglio nazionale  forense  in  sede  giurisdizionale  le
          comunicazioni e le notificazioni a cura  della  cancelleria
          sono   effettuate   esclusivamente   per   via   telematica
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante
          da pubblici elenchi o comunque accessibili  alle  pubbliche
          amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici. Allo  stesso  modo  si
          procede  per  le  notificazioni   da   eseguire   a   norma
          dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.
          La  relazione  di  notificazione  e'   redatta   in   forma
          automatica  dai  sistemi  informatici  in  dotazione   alla
          cancelleria. 
                5. La notificazione o comunicazione che contiene dati
          sensibili e' effettuata solo per estratto  con  contestuale
          messa  a  disposizione,  sul  sito   internet   individuato
          dall'amministrazione,   dell'atto    integrale    cui    il
          destinatario  accede  mediante   gli   strumenti   di   cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
                6.  Le  notificazioni  e  comunicazioni  ai  soggetti
          diversi  dall'imputato  per  i  quali  la   legge   prevede
          l'obbligo di munirsi di un indirizzo di  posta  elettronica
          certificata,  che  non  hanno  provveduto  ad  istituire  o
          comunicare   il   predetto   indirizzo,    sono    eseguite
          esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le  stesse
          modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del
          messaggio  di  posta  elettronica  certificata  per   cause
          imputabili al destinatario. 
                7. Nei procedimenti civili nei quali sta in  giudizio
          personalmente  la  parte  il   cui   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
          stessa  puo'  indicare  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata al quale  vuole  ricevere  le  comunicazioni  e
          notificazioni relative al procedimento.  In  tale  caso  le
          comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria,  si
          effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6  e
          8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
          amministrazioni  che   stanno   in   giudizio   avvalendosi
          direttamente   di   propri   dipendenti   sono   effettuate
          esclusivamente  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
          comunicati a norma del comma 12. 
                7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le
          altre  parti  private  dichiarano   domicilio   presso   un
          indirizzo di posta elettronica certificata  non  risultante
          da pubblici elenchi, le  comunicazioni  e  notificazioni  a
          cura della cancelleria o della segreteria si effettuano  ai
          sensi del comma 4. Nelle ipotesi di  mancata  consegna  dei
          messaggi di posta elettronica  certificata  per  cause  non
          imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato  le
          disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4,  del  codice
          di procedura  penale  e  per  le  altre  parti  private  le
          disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto. 
                8. Quando non e' possibile  procedere  ai  sensi  del
          comma 4 per  causa  non  imputabile  al  destinatario,  nei
          procedimenti civili  si  applicano  l'articolo  136,  terzo
          comma,  e  gli  articoli  137  e  seguenti  del  codice  di
          procedura   civile   e,   nei   procedimenti   penali,   le
          disposizioni dell'articolo 148,  comma  4,  del  codice  di
          procedura penale. 
                9. Le disposizioni dei commi  da  4  a  8  acquistano
          efficacia: 
                  a) a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
          cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
          nei procedimenti civili pendenti  dinanzi  ai  tribunali  e
          alle corti d'appello che,  alla  predetta  data  sono  gia'
          stati  individuati  dai   decreti   ministeriali   previsti
          dall'articolo 51, comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133; 
                  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del  presente   decreto   per   le   comunicazioni   e   le
          notificazioni di cui alla lettera a),  per  i  procedimenti
          civili pendenti dinanzi  ai  tribunali  ed  alle  corti  di
          appello che alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali
          previsti dall'articolo 51, comma 2,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del  presente   decreto   per   le   comunicazioni   e   le
          notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a  destinatari
          diversi dai  difensori  nei  procedimenti  civili  pendenti
          dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 
                  c-bis) a decorrere dal  15  dicembre  2014  per  le
          notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
          articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e  151,  comma  2,  del
          codice di procedura  penale  nei  procedimenti  dinanzi  ai
          tribunali e alle corti di appello; 
                  d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
          quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per  gli
          uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  e  dalle  corti
          d'appello. 
                10.  Con  uno  o  piu'  decreti  aventi  natura   non
          regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,
          il Consiglio nazionale forense  e  i  consigli  dell'ordine
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accerta la funzionalita'  dei  servizi  di
          comunicazione, individuando: 
                  a) gli uffici giudiziari diversi  dai  tribunali  e
          dalle corti di appello nei quali  trovano  applicazione  le
          disposizioni del presente articolo; 
                  b)  gli  uffici  giudiziari  in   cui   le   stesse
          disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa
          dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
          150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 
                11.  I  commi  da  1  a  4   dell'articolo   51   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono
          abrogati. 
                12.  Al  fine  di   favorire   le   comunicazioni   e
          notificazioni   per   via   telematica    alle    pubbliche
          amministrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  comunicano  al
          Ministero della giustizia, con le regole tecniche  adottate
          ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il  30  novembre  2014
          l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  conforme  a
          quanto previsto dal d.P.R.  11  febbraio  2005,  n.  68,  e
          successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e
          notificazioni.  L'elenco  formato   dal   Ministero   della
          giustizia e' consultabile  solo  dagli  uffici  giudiziari,
          dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e  dagli
          avvocati. 
                13. In caso di mancata comunicazione entro il termine
          di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
                14.   All'articolo   40   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al d.P.R.  30  maggio  2002,  n.
          115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
          «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di  dieci
          volte, e' dovuto per gli atti comunicati  o  notificati  in
          cancelleria  nei  casi  in  cui  la  comunicazione   o   la
          notificazione al destinatario non si e' resa possibile  per
          causa a lui imputabile.». 
                15.  Per  l'adeguamento   dei   sistemi   informativi
          hardware e software presso gli  uffici  giudiziari  nonche'
          per la manutenzione dei relativi servizi e  per  gli  oneri
          connessi alla formazione del  personale  amministrativo  e'
          autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e
          di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
                16. Al relativo onere si  provvede  con  quota  parte
          delle maggiori entrate  derivanti  dall'applicazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2,  della  legge
          12  novembre  2011,  n.  183,  che  sono   conseguentemente
          iscritte nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in
          quello del Ministero della giustizia. 
                17. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".