Art. 69
Modifiche in materia di giustizia digitale
1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma
dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.»;
b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le
seguenti: «diversi dall'imputato»;
c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nei
procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private
dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica
certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e
notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si
effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna
dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non
imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di
procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui
al comma 6 del presente decreto.»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Quando non e'
possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al
destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136,
terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148,
comma 4, del codice di procedura penale.».
Note all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - 1.All'articolo 136,
primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in
carta non bollata» sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono
inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:
«Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole: «Esse contengono»
sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle
parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti
ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal
messaggio di posta elettronica certificata, formato ed
inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.».
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al
Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le
comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria
sono effettuate esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si
procede per le notificazioni da eseguire a norma
dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.
La relazione di notificazione e' redatta in forma
automatica dai sistemi informatici in dotazione alla
cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale
messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti
diversi dall'imputato per i quali la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse
modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio
personalmente la parte il cui indirizzo di posta
elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento. In tale caso le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e
8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti sono effettuate
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le
altre parti private dichiarano domicilio presso un
indirizzo di posta elettronica certificata non risultante
da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a
cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai
sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei
messaggi di posta elettronica certificata per cause non
imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice
di procedura penale e per le altre parti private le
disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del
comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei
procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo
comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile e, nei procedimenti penali, le
disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di
procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano
efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e
alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia'
stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per le comunicazioni e le
notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di
appello che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per le comunicazioni e le
notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari
diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai
tribunali e alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli
uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti
d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato,
il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e
dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le
disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse
disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014
l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a
quanto previsto dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e
successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e
notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della
giustizia e' consultabile solo dagli uffici giudiziari,
dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli
avvocati.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci
volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in
cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la
notificazione al destinatario non si e' resa possibile per
causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi
hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche'
per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri
connessi alla formazione del personale amministrativo e'
autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e
di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge
12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente
iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in
quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".