Articolo 157. 
 
         Procedura negoziata con pubblicazione di un bando. 
 
  1.  Nelle  procedure  negoziate  con  pubblicazione  di  un   bando
qualsiasi  operatore  economico  puo'  presentare  una   domanda   di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo
le informazioni  richieste  dalla  stazione  appaltante  o  dall'ente
concedente. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di  indizione
di  gara  e'  usato  un  avviso  periodico  indicativo,  dalla   data
dell'invito a confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a
quindici giorni. 
  3.  Soltanto  gli  operatori  economici  invitati  dalla   stazione
appaltante o dall'ente concedente in seguito alla  valutazione  delle
informazioni  fornite  partecipano  alle  negoziazioni.  Le  stazioni
appaltanti e gli  enti  concedenti  possono  limitare  il  numero  di
candidati idonei da invitare a  partecipare  alla  procedura  secondo
quanto previsto dall'articolo 169, comma 2. 
  4. Il termine per la ricezione delle offerte  puo'  essere  fissato
d'accordo tra la stazione appaltante o l'ente concedente  e  tutti  i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine
identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di  un
accordo sul termine per la ricezione delle  offerte,  questo  non  e'
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte.