Art. 21. Al notaro che preparo' la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale e' occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, e' dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13. Tale onorario verra' ridotto alla meta', se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui. Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro e' di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potra' mai essere minore di L. 5. Per i depositi di somme affidate al notaro, sara' al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avra' durata maggiore, per ogni mese in piu' gli sara' dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire. Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario e' quello stabilito dall'art. 15 della tariffa per le copie. Per ogni altra formalita' ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario e' di L. 5.