(Tariffa-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Al notaro che preparo' la  minuta,  espressamente  richiesta  dalle
parti, di un contratto pel quale e'  occorso  studiare  e  consultare
titoli  e  documenti,  registri   ipotecari   o   catastali,   tenere
conferenze, e' dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13. 
 
  Tale onorario verra' ridotto alla meta', se  la  minuta  sia  stata
tradotta in atto pubblico rogato da lui. 
 
  Per le operazioni di acquisto,  vendita,  tramutamento,  anche  per
attergati; traslazione e divisione di rendita, per  la  formazione  e
spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro e'  di  lire
una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potra' mai essere
minore di L. 5. 
 
  Per i depositi di somme  affidate  al  notaro,  sara'  al  medesimo
dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi  venticinque  per
ogni 100 lire, e se il deposito avra' durata maggiore, per ogni  mese
in piu' gli sara' dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire. 
 
  Per la  compilazione  delle  note  di  trascrizione  ed  iscrizione
l'onorario e' quello stabilito dall'art.  15  della  tariffa  per  le
copie. 
 
  Per ogni altra formalita' ipotecaria e per ogni  voltura  catastale
l'onorario e' di L. 5.