(Trattato-art. 147)
 
                              Art. 147 
 
 
  Nei  sei  mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del   presente
trattato, saranno  proibite  in  tutto  il  territorio  austriaco  la
fabbricazione, l'importazione o l'esportazione di aeronavi, parti  di
aeronavi, motori di aeronavi e parti di motori di aeronavi.