Art. 199. Nei casi in cui debbansi prestare cauzioni, queste devono essere costituite mediante vincolo su certificati nominativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui dev'essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante depositi alla Cassa depositi e prestiti, in numerario o in titoli al portatore dei debiti sopraindicati. La cauzione puo' essere data con ipoteca sopra beni immobili quando cio' sia consentito da speciali disposizioni regolamentari. Le cauzioni possono altresi', nei casi in cui il ministro delle finanze lo ravvisi opportuno anche nell'interesse della pubblica amministrazione, essere fornite mediante obbligazioni formali rilasciate a favore dello Stato da speciali istituti di credito di notoria solidita', e che abbiano assicurato con materiale garanzia i mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col rilascio delle dette obbligazioni.