(Regolamento-art. 199)
 
                              Art. 199. 
 
 
  Nei casi in cui debbansi prestare cauzioni,  queste  devono  essere
costituite mediante vincolo su certificati nominativi di debiti dello
Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati al prezzo medio di  borsa
dei corsi del semestre precedente al tempo in cui dev'essere data  la
cauzione, e per nove decimi del detto valore.  Possono  anche  essere
date mediante depositi alla Cassa depositi e prestiti, in numerario o
in titoli al portatore dei debiti sopraindicati. 
 
  La cauzione puo' essere data con ipoteca sopra beni immobili quando
cio' sia consentito da speciali disposizioni regolamentari. 
 
  Le cauzioni possono altresi', nei casi in  cui  il  ministro  delle
finanze lo ravvisi  opportuno  anche  nell'interesse  della  pubblica
amministrazione,  essere  fornite   mediante   obbligazioni   formali
rilasciate a favore dello Stato da speciali istituti  di  credito  di
notoria solidita', e che abbiano assicurato con materiale garanzia  i
mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col rilascio  delle
dette obbligazioni.