(Regolamento-art. 200)
 
                              Art. 200. 
 
 
  Non si puo' immettere in funzione un agente contabile, obbligato  a
prestar cauzione, se non abbia prima adempiuto a tale obbligo,  salvo
che il ministro  competente,  con  una  speciale  autorizzazione,  lo
consenta, accordando all'agente una proroga per la prestazione  della
cauzione, che puo' estendersi a sei mesi dalla  data  dell'assunzione
del servizio. 
 
  Per gli atti con i quali si approvano le cauzioni, o  si  autorizza
la  riduzione,  il  trasporto  o  la  cancellazione  del  vincolo  si
osservano le disposizioni dell'articolo  27  della  legge  14  agosto
1862, n. 800.