(Regolamento-art. 201)
 
                              Art. 201. 
 
 
  Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente  contabile  al
pagamento di un debito,  ed  abbia  autorizzata  l'amministrazione  a
rivalersi sulla cauzione  dal  medesimo  prestata,  si  procede  all'
alienazione ed all'incasso del prezzo ricavato, a cura del  ministero
o dell'amministrazione competente.