(Codice Penale-art. 331)
                              Art. 331. 
 
   (Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessita') 
 
  Chi,  esercitando  imprese  di  servizi  pubblici  o  di   pubblica
necessita', interrompe il servizio, ovvero  sospende  il  lavoro  nei
suoi  stabilimenti,  uffici  o  aziende,  in  modo  da   turbare   la
regolarita' del servizio, e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila. 
 
  I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da
tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila. 
 
  Si applica  la  disposizione  dell'ultimo  capoverso  dell'articolo
precedente.