Art. 250 (Presentazione spontanea) Chi ha notizia che contro di lui e' iniziato o e' per iniziarsi un procedimento penale ha facolta' di presentarsi al magistrato competente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presento' spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione. La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura, nei casi in cui tale emissione e' imposta o consentita dalla legge.