(Codice di procedura penale-art. 250)
 
                              Art. 250 
 
                      (Presentazione spontanea) 
 
  Chi ha notizia che contro di lui e' iniziato o e' per iniziarsi  un
procedimento  penale  ha  facolta'  di  presentarsi   al   magistrato
competente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni. 
 
  Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presento'
spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto
cosi' compiuto equivale per ogni effetto  all'interrogatorio  assunto
dopo l'emissione del mandato di comparizione. 
 
  La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato o
dell'ordine di cattura, nei casi in cui tale emissione e'  imposta  o
consentita dalla legge.