Art. 251 (Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato) Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto, che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato d'arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso; col mandato d'accompagnamento, che sia condotto alla presenza della stessa Autorita', anche con la forza. Gli ordini di comparizione, di cattura e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero a norma dell'articolo 393, hanno gli stessi effetti dei mandati corrispondenti. Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto se entro venti giorni dall'esecuzione non e' emesso mandato od ordine di cattura o non e' pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva.