(Codice di procedura penale-art. 251)
 
                              Art. 251 
 
(Specie  ed  effetti  dei  mandati  e  degli  ordini  relativi   alla
                    presentazione dell'imputato) 
 
  Col mandato di comparizione il  giudice  istruttore  o  il  pretore
ordina che l'imputato si presenti  dinanzi  a  lui;  col  mandato  di
cattura e col mandato  d'arresto,  che  l'imputato  sia  condotto  in
carcere  o  rimanga  altrove  in  stato  d'arresto   a   disposizione
dell'Autorita' che lo ha emesso; col mandato  d'accompagnamento,  che
sia condotto alla presenza  della  stessa  Autorita',  anche  con  la
forza. 
 
  Gli ordini di comparizione, di cattura e d'accompagnamento,  emessi
dal pubblico ministero a norma dell'articolo 393,  hanno  gli  stessi
effetti dei mandati corrispondenti. 
 
  Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal  pretore,  da  un  altro
giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto se entro venti
giorni dall'esecuzione non e' emesso mandato od ordine di  cattura  o
non e' pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva.