(Codice di procedura penale-art. 252)
 
                              Art. 252 
 
     (Condizioni generali per l'emissione dei mandati od ordini) 
 
  Per poter emettere  un  mandato  o  un  ordine  e'  necessario  che
esistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico di colui  contro
il  quale  il  provvedimento  viene  emesso.  Tuttavia,   quando   il
magistrato  ritiene  che  l'istruzione  debba   essere   chiusa   con
dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di  prove  e
l'imputato non e' stato gia' interrogato, e' emesso mandato od ordine
di comparizione.