Art. 252 (Condizioni generali per l'emissione dei mandati od ordini) Per poter emettere un mandato o un ordine e' necessario che esistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico di colui contro il quale il provvedimento viene emesso. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di prove e l'imputato non e' stato gia' interrogato, e' emesso mandato od ordine di comparizione.