(Codice di procedura penale-art. 253)
 
                              Art. 253 
 
       (Casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio) 
 
  Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato: 
 
  1° di delitto contro la personalita' dello Stato per  il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo  a
due anni o nel massimo a dieci anni, o una pena piu' grave; 
 
  2° di omicidio volontario consumato o tentato, di lesioni personali
volontarie  gravi  o  gravissime,  di  rapina,  di  estorsione  o  di
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 
 
  3° di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce  la  pena
della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque  anni
o nel massimo a dieci anni o una pena piu' grave. 
 
  Deve  essere  parimenti  emesso  il  mandato  di   cattura   contro
l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la
pena  della  reclusione,  quando  l'imputato  e'   stato   dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza o si  trova  nelle
condizioni richieste dall'articolo  102  del  codice  penale  per  la
dichiarazione di abitualita' nel delitto, ovvero e' assegnato ad  una
colonia agricola o ad una casa di  lavoro  o  sottoposto  a  liberta'
vigilata.