Art. 253 (Casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio) Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato: 1° di delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a dieci anni, o una pena piu' grave; 2° di omicidio volontario consumato o tentato, di lesioni personali volontarie gravi o gravissime, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 3° di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni o una pena piu' grave. Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione, quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'articolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualita' nel delitto, ovvero e' assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a liberta' vigilata.