Art. 254 (Casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo) Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato: 1° di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni; 2° di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione, quando l'imputato e' stato piu' di due volte condannato per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga; 3° di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni; 4° di contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero contravventore abituale o professionale. Il giudice, nel decidere se debba valersi della facolta' di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualita' morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.