(Codice di procedura penale-art. 254)
 
                              Art. 254 
 
        (Casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo) 
 
  Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato: 
 
  1° di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la  pena
della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a  un  anno  o
nel massimo a tre anni; 
 
  2° di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la  pena
della reclusione, quando  l'imputato  e'  stato  piu'  di  due  volte
condannato per delitto non colposo o e' stato altra volta  condannato
per delitto della stessa indole, ovvero non ha  residenza  fissa  nel
territorio dello Stato o risulta che si e' dato o e' per  darsi  alla
fuga; 
 
  3° di delitto colposo per il quale  la  legge  stabilisce  la  pena
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo  a
cinque anni; 
 
  4° di contravvenzione per la quale  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'arresto,  quando  l'imputato  e'  stato  dichiarato  delinquente
abituale,  professionale  o  per  tendenza,   ovvero   contravventore
abituale o professionale. 
 
  Il giudice,  nel  decidere  se  debba  valersi  della  facolta'  di
emettere il mandato di  cattura,  deve  tener  conto  delle  qualita'
morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.