Art. 256 (Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze) Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se il mandato e' stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.