(Codice di procedura penale-art. 256)
 
                              Art. 256 
 
     (Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze) 
 
  Non deve emettersi il mandato di  cattura  in  alcun  caso,  quando
appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di  un  dovere  o
nell'esercizio di una facolta' legittima.  Se  il  mandato  e'  stato
emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le  dette
condizioni.