(Codice di procedura penale-art. 257)
 
                              Art. 257 
 
(Provvedimenti  in  sostituzione  del  mandato  di  cattura   per   i
                             minorenni) 
 
  Se l'imputato, nel momento in cui si procede, ha compiuto gli  anni
quattordici ma non ancora i  diciotto,  il  giudice  ha  facolta'  di
sostituire  al  mandato  di   cattura   il   provvedimento   indicato
nell'ultimo capoverso dell'articolo 246.