Art. 259 (Casi nei quali puo' sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura) Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253 e dal numero 2° dell'articolo 254, se l'imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, ovvero quando le circostanze del fatto e le qualita' morali e sociali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura, con o senza cauzione o malleveria. Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, puo' far accompagnare l'imputato dinanzi a se' dalla forza pubblica. Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo e' sempre revocabile con decreto motivato.