(Codice di procedura penale-art. 259)
 
                              Art. 259 
 
(Casi nei quali puo' sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura) 
 
  Fuori  dei  casi  preveduti  dall'articolo  253  e  dal  numero  2°
dell'articolo 254, se l'imputata e' una donna incinta o  che  allatta
la propria prole o persona che  si  trova  in  condizioni  di  salute
particolarmente gravi, ovvero quando le circostanze del  fatto  e  le
qualita'   morali   e   sociali   dell'arrestato   giustificano    il
provvedimento, il giudice  puo'  disporre  con  decreto  motivato  la
sospensione dell'esecuzione del  mandato  di  cattura,  con  o  senza
cauzione o malleveria. 
 
  Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno,  puo'
far accompagnare l'imputato dinanzi a se' dalla forza pubblica. 
 
  Il provvedimento indicato nella prima parte di questo  articolo  e'
sempre revocabile con decreto motivato.