(Codice di procedura penale-art. 260)
 
                              Art. 260 
 
          (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura) 
 
  In  ogni  stato  dell'istruzione,  quando  vengono  a  mancare   le
condizioni che legittimano il mandato di  cattura,  il  giudice  deve
revocarlo. 
 
  Fuori dei casi preveduti dall'articolo  253,  il  giudice  in  ogni
stato dell'istruzione, quando non ritiene piu'  necessario  mantenere
il mandato di cattura, puo' revocarlo ed emettere se occorre  mandato
di comparizione o d'accompagnamento. 
 
  La revoca e' disposta con ordinanza. 
 
  Il mandato di cattura  gia'  revocato  o  convertito  puo'  essere,
quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.