Art. 261 (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura) Fuori dei casi preveduti dagli articoli 253 e 254, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento. Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento. Il mandato d'accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 254 quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto. L'imputato contro il quale e' stato emesso mandato d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice. Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.