(Codice di procedura penale-art. 261)
 
                              Art. 261 
 
(Casi  nei  quali  puo'   emettersi   mandato   di   comparizione   o
   d'accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura) 
 
  Fuori dei casi preveduti dagli articoli  253  e  254,  puo'  essere
emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento. 
 
  Il  mandato  di  comparizione  puo'  essere  convertito  in  quello
d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza  un  legittimo
impedimento. 
 
  Il mandato d'accompagnamento  puo'  emettersi  nei  casi  preveduti
dall'articolo 254 quando il giudice non ritiene di  emettere  mandato
di cattura o di comparizione  o  quando  vi  e'  fondato  motivo  per
ritenere che il  mandato  di  comparizione  abbia  a  rimanere  senza
effetto. 
 
  L'imputato   contro   il   quale   e'    stato    emesso    mandato
d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza  di
tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo  arrivo  nel
luogo in cui si trova il giudice. 
 
  Dopo il mandato di comparizione  o  d'accompagnamento  puo'  essere
emesso il mandato di cattura, se risultano elementi  che  autorizzano
la cattura.