(Codice di procedura penale-art. 262)
 
                              Art. 262 
 
(Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero;  mandati  d'arresto
                       del giudice istruttore) 
 
  Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato  di  cattura,
il giudice istruttore deve sentire il pubblico ministero. Il  pretore
provvede d'ufficio informandone il procuratore del Re. 
 
  Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza
e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui  la
legge autorizza il  mandato  di  cattura,  emettere  provvisoriamente
mandato d'arresto,  e  lo  converte  quando  occorre  in  mandato  di
cattura, sentito il pubblico ministero.