Art. 262 (Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore) Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura, il giudice istruttore deve sentire il pubblico ministero. Il pretore provvede d'ufficio informandone il procuratore del Re. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato d'arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.