Art. 263 (Impugnabilita' delle ordinanze del giudice) Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge. Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore del Re o dal procuratore generale. Se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.