(Codice di procedura penale-art. 263)
 
                              Art. 263 
 
            (Impugnabilita' delle ordinanze del giudice) 
 
  Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione  del  mandato  di
cattura nei casi preveduti dalla legge. Se il giudice non accoglie la
richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa
ordinanza  puo'  essere  appellata  dal  procuratore  del  Re  o  dal
procuratore generale. 
 
  Se l'ordinanza  e'  emessa  dal  pretore,  sull'appello  decide  il
giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.